
Abstract
L’ordinanza n. 25915/2026 della Cassazione chiarisce che la regolarità formale e la trasmissione telematica della dichiarazione d’intento non bastano a garantire la non imponibilità IVA se il cessionario non è effettivamente un esportatore abituale. In assenza di responsabilità oggettiva del cedente, il recupero dell’imposta richiede un bilanciamento probatorio: il Fisco deve provare la conoscibilità della frode, mentre l’operatore deve dimostrare di aver agito con l’ordinaria diligenza professionale in presenza di indizi sospetti.
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