
Abstract
Con l’ordinanza n. 23869 del 22 luglio 2026, la Corte di Cassazione chiarisce che la qualificazione di ruralità per le abitazioni dei dipendenti agricoli dipende dalla loro funzione strumentale all’azienda e non dalla superficie dell’immobile. Distinguendo le fattispecie di cui ai commi 3 (lett. e) e 3-bis (lett. f) dell’art. 9, D.L. n. 557/1993, la Suprema Corte stabilisce che il limite dei 240 mq (previsto per le abitazioni di lusso) non si applica alle costruzioni destinate ai lavoratori agricoli. Tali beni sono considerati ex lege rurali e strumentali, purché sussistano i requisiti oggettivi e le condizioni di assunzione previsti dalla legge. Per il censimento catastale, ciò impone di verificare l’effettivo vincolo funzionale con l’attività agricola, superando automatismi basati sul solo parametro dimensionale.
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