
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha ritoccato le regole di cui all’articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/72 e, pertanto, è possibile emettere la fattura elettronica differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello di compimento dell’operazione di cessione di beni o prestazioni di servizi ma, al momento della cessione, occorre emettere un DDT o altro documento equivalente avente le caratteristiche stabilite dal D.P.R. n. 472/96 che accompagni la merce.
La data della fatturazione nella fattura immediata e nella fattura differita
In base alle indicazioni contenute nella circolare n. 14/E del 2019, è possibile indicare un’unica data e per determinare questa data è necessario distinguere due casi, quello dell’emissione della fattura immediata e quello della fattura differita.
La fattura immediata deve essere emessa nel momento in cui si consegna il bene o si riceve il pagamento del servizio o, comunque, entro 12 giorni.
La fattura differita deve essere emessa con la data successiva a quella dell’ultima consegna, la data di emissione deve essere entro il giorno 15 del mese successivo e deve essere inviata al Sistema di Interscambio entro il giorno 15 del mese successivo. La data della fattura differita è relativa all’ultima operazione effettuata con il cessionario, in base a quanto previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera g-bis) del DPR n. 633/72. Ma per stabilire la data appropriata occorre fare riferimento anche alla Circolare n. 14/E/2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, la fattura differita è un documento fiscale emesso in data differente rispetto alla data di realizzazione di una transazione. La fattura differita si utilizza nelle cessioni di beni e prestazioni di servizi e consente di sintetizzare in un’unica fattura una sequenza di operazioni realizzate nello stesso mese e aventi lo stesso cliente o fornitore, di conseguenza risulta utile quando nell’arco di un mese sono eseguite numerose prestazioni di cessione o di servizi verso uno stesso soggetto.
Inoltre, nel caso di prestazioni di servizi si deve trattare di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuati nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto.
Le regole di emissione della fattura immediata
La fattura immeditata deve essere emessa, per ogni operazione imponibile Iva, dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si considera emessa al momento della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Occorre sottolineare che la fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (D.L. n. 119/18 e ss.mm.).
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