
La legge di bilancio 2026 ha reintrodotto la possibilità per le imprese di affrancare le riserve in sospensione di imposta mediante il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%. Le modalità applicative della misura sono quelle previste dal decreto ministeriale del 27 giugno 2025 che reca le disposizioni attuative della medesima agevolazione introdotta con la legge di bilancio 2025.
Premessa
L’articolo 1, commi 44 e 45 della L. n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ripropone una misura volta a liberare il patrimonio netto delle società da vincoli di carattere fiscale.
Come noto, le riserve di utili che compongono il patrimonio netto potrebbero non aver scontato l’imposizione in ragione della loro genesi (tipicamente una rivalutazione di beni) e pertanto vengono definite in sospensione d’imposta, con la conseguenza che all’atto della loro distribuzione o del loro utilizzo vengono assoggettate a tassazione mediante una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi.
Lo status di queste riserve, spesso, inibisce l’effettuazione di operazioni straordinarie o di operazioni sul capitale; pertanto, questa misura ha la finalità di liberare il patrimonio netto da vincoli fiscali versando un’imposta sostitutiva nettamente inferiore all’aliquota ordinaria.
L’affrancamento straordinario delle riserve – caratteristiche generali
La legge di bilancio 2026 ripropone una misura che era già stata introdotta in passato dalla legge di bilancio 2025 (articolo 14 della L. n. 192/2024).
L’articolo 1, comma 44 della L. n. 199/2025 prevede che “i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento. L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d’imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi”.
Il decreto ministeriale 27 giugno 2025, emanato in relazione alla precedente misura ma applicabile per espressa previsione normativa anche all’affrancamento della legge di bilancio 2026, prevede che:
- possono essere oggetto di affrancamento, anche se imputati al capitale sociale:
- i saldi attivi di rivalutazione, in sospensione d’imposta, iscritti per effetto della rivalutazione dei beni dell’impresa, con conseguente riconoscimento fiscale dei maggiori valori, operata ai sensi di specifiche disposizioni normative;
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