
L’articolo 19 del DPR n. 602/73, come modificato dal D. Lgs. n. 110/2024, prevede, gradualmente e per determinati importi in funzione dello stato di difficoltà economica del debitore, l’elevazione della dilazione dei ruoli presso l’Agenzia delle entrate-Riscossione sino a 120 rate mensili. Tali novità operano per le domande di dilazione presentate a decorrere dal 1° gennaio 2025 e sono strutturate in funzione non solo del valore di ciascuna domanda, ma anche del momento in cui si presenta la richiesta. In particolare, a seguito del D. Lgs. n. 110/2024, la dilazione viene accordata su semplice richiesta per le somme di valore non superiore a 120.000,00 euro. Oltre ai ruoli riportati nelle cartelle, anche gli importi intimati mediante accertamento esecutivo ex articolo 29 del DL n. 78/2010 possono essere oggetto di dilazione. In tal caso, occorre attendere però che il credito sia stato trasmesso ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Premessa
L’articolo 13 del D. Lgs. n. 110/2024 ha modificato l’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, introducendo rilevanti novità in materia di dilazione di pagamento di cartelle e avvisi di accertamento esecutivi. Tali novità si applicano alle richieste di dilazione presentate all’Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025.
In attuazione di ciò è stato emanato il D.M. 27 dicembre 2024 recante la “Disciplina delle modalità di applicazione e la documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti” in vigore dal 15.1.2025.
Ma vediamo di seguito le principali novità previste dal nuovo articolo 19 del D.P.R. n. 602/73 per le dilazioni fino a 120.000,00 euro e per quelle superiori a 120.000,00 euro.
Le dilazioni per somme di importo fino a 120.000,00 euro
Nel caso di istanze di somme iscritte a ruolo e/o di carichi derivanti da avvisi di accertamento esecutivi di importo fino a 120.000,00 euro (comprese in ciascuna richiesta), il contribuente, su semplice richiesta, può chiedere la dilazione cd. “automatica”, senza dimostrare mediante apposita documentazione il proprio stato di difficoltà finanziaria.
Tuttavia, qualora sempre per somme di importo fino a 120.000,00 euro si intendesse richiedere una dilazione più ampia, sarà necessario documentare il proprio stato di difficoltà.
Le dilazioni automatiche da 84 a 108 rate per debiti fino a 120.000,00 euro
In forza del nuovo articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 602/73, su semplice domanda del debitore che dichiara di essere in uno stato di difficoltà economica, l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede, automaticamente e senza alcuna necessità da parte del contribuente debitore di comprovare il predetto stato di difficoltà economica, la dilazione dei ruoli (o dei carichi derivanti da avvisi di accertamento esecutivi) per importi sino a 120.000,00 euro compresi in ciascuna domanda di dilazione sino ad un massimo di:
- 84 rate mensili, per le istanze presentate negli anni 2025 e 2026;
- 96 rate mensili, per le istanze presentate negli anni 2027 e 2028;
- 108 rate mensili, per le istanze presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.
Pertanto, è evidente come sia stato ampliato il numero massimo di rate concedibili “su semplice richiesta” rispetto alle 72 rate concedibili per le istanze di dilazione presentate fino al 31 dicembre 2024.
Le dilazioni da documentare sino a 120 rate per debiti fino a 120.000,00 euro
Sempre in forza del nuovo articolo 19, comma 1 del D.P.R. n. 602/73, per le somme di importo fino a 120.000,00 euro la dilazione è concessa:
- da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026;
Per continuare a leggere l'articolo, accedi con il tuo account GBsoftware.
Non hai un account?
Accedi a tutti i contenuti esclusivi del Magazine GB, portale dedicato all'informazione professionale con oltre 600 articoli di dottrina, approfondimento e aggiornamento normativo.
Compila il modulo e attiva subito la tua prova gratuita di 15 giorni

