
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.27096/2025, ha affermato che la transazione intervenuta con il debitore consente al creditore di dedurre la perdita che ne deriva, rilevando sul piano oggettivo, senza limitazioni o differenziazioni a seconda della circostanza che l’ha determinata. In tale ottica, non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente che le perdite risultino documentate in modo certo e preciso, secondo quanto stabilito dall’articolo 101, comma 5, del TUIR.
La Cassazione conferma la deducibilità delle perdite da transazione basate su elementi oggettivi e documentati
Il rilievo giunto in Cassazione e deciso con l’ordinanza n. 27096/2025 trae origine da una verifica fiscale effettuata nei confronti di una Srl, nel corso della quale era emerso che la stessa aveva proceduto ad una transazione con una società debitrice, rinunziando a parte del credito ed ottenendo, ad estinzione del residuo, la cessione a proprio favore di un ramo d’azienda della stessa.
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TAG Art. 101 TUIRCassazionePerdite su crediti