L’art 47, comma uno prevede una sorta di ordine di priorità nell’ambito della distribuzione delle poste di patrimonio netto. Infatti, il comma uno dell’articolo 47 prevede che indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio le riserve diverse da quelle del comma 5, che sono le riserve di capitale, come vedremo tra poco, per la quota di esse non accantonate in sospensione d’imposta.
Il legislatore, prevedendo questa disposizione, detta una regola di priorità in chiave chiaramente antielusiva della distribuzione delle riserve che compongono il patrimonio netto e quindi il legislatore fiscale viene a creare quello che è un doppio binario rispetto alla disciplina civilistica. Infatti, secondo la disciplina di civilistica, le riserve che vengono distribuite sono quelle indicate nella relativa delibera assembleare che poi, la tale distribuzione si riflette sulla composizione del patrimonio netto che noi andiamo ad evidenziare nel bilancio di esercizio. Il legislatore fiscale per evitare che il contribuente possa effettuare degli arbitraggi volti a posticipare la distribuzione di riserve di utili, tassate chiaramente, rispetto alle riserve di capitale, che invece hanno il solo effetto di ridurre il costo fiscale della partecipazione, ha previsto una regola speciale, una regola che detta una priorità della distribuzione delle riserve di utili rispetto a quelle di capitale. Infatti, il comma uno dell’articolo 47 esordisce dicendo “indipendentemente dalla delibera assembleare” quindi al legislatore fiscale non interessa il contenuto della delibera assembleare, ma indipendentemente da ciò, considera prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve diverse da quelle di utile, quindi per differenza, le riserve capitali.
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