
Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte in merito ad un argomento molto sentito dalla categoria dei dottori commercialisti: la responsabilità civile e tributaria.
Recentemente la Suprema Corte ha assunto delle decisioni che hanno agitato la categoria, in quanto il timore è quello di una progressiva dilatazione delle responsabilità del professionista tale da renderlo il “capro espiatorio” di qualsiasi criticità attinente al rapporto con il fisco.
Ciò è amplificato dalla complessità, dalla rapida evoluzione e dalle molteplici sfaccettature delle materie che la professione del Dottore Commercialista investe.
In questo contributo verranno analizzati gli ultimi arresti giurisprudenziali al fine di fornire un quadro il più esaustivo possibile della cornice entro la quale il commercialista dovrebbe eseguire l’incarico assunto.
Premessa
Come ben sappiamo la professione del dottore commercialista è particolarmente rischiosa, sia per ragioni tecniche (complessità delle materie trattate e ampiezza delle competenze richieste) sia per ragioni legate alla gestione dei rapporti con clientela sempre più esigente e “informata” da fonti non ufficiali e poco attendibili.
Sotto un profilo giuridico, la responsabilità del commercialista la possiamo distinguere in civile e tributaria.
La responsabilità civile è quella che deriva da situazioni patologiche che investono l’incarico che il cliente ha affidato al professionista.
La prestazione eseguita dal commercialista è inquadrabile nell’abito del contratto d’opera ex articolo 2222 del codice civile ed essa deve essere svolta applicando la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico (c.d. diligenza qualificata) ai sensi dell’articolo 1176, comma 2 del codice civile. In linea generale l’obbligazione che deriva da tale contratto è “di mezzi”, pertanto al commercialista non è richiesto l’ottenimento di uno specifico risultato.
Se nell’esecuzione dell’incarico assunto, il commercialista dovesse commettere degli errori tali da cagionare un danno al cliente, egli è tenuto al risarcimento dello stesso (articolo 1218 del codice civile).
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