La sospensione dei termini di decadenza e prescrizione disposta dall’art. 67 del D.L. n. 18/2020 ha generato un acceso dibattito interpretativo tra la tesi della proroga “a cascata” e quella “limitata”. Il contrasto giurisprudenziale, alimentato dalle diverse letture delle Corti di merito, è stato definitivamente risolto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 960/2025, e successivamente consacrato dalle Sezioni Unite, che ha riconosciuto l’efficacia generalizzata della sospensione di 85 giorni.
Il contesto normativo emergenziale
L’articolo 67 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, ha rappresentato il fulcro della risposta legislativa all’emergenza pandemica per quanto concerne i termini tributari. Il comma 1 di tale articolo ha disposto la sospensione, per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 (per un totale di 85 giorni), dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.
L’elemento normativo cruciale è contenuto nel comma 4, il quale, per i termini di prescrizione e decadenza, ha operato un rinvio all’articolo 12, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 159/2015. Tale rinvio è fondamentale per comprendere la logica del legislatore: l’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015 stabilisce un principio di “simmetria”. Esso prevede che, in caso di eventi eccezionali che comportino la sospensione dei versamenti per i contribuenti, anche i termini di prescrizione e decadenza a favore degli enti impositori siano sospesi per un periodo corrispondente. La ratio è quella di bilanciare gli interessi, restituendo all’Amministrazione finanziaria il tempo operativo di cui è stata privata a causa delle restrizioni emergenziali.
L’elemento rilevante è rappresentato dalla esclusione dal richiamo del comma 2 dell’articolo 12 – che avrebbe comportato una proroga biennale -, richiamato solo nel D. L. n. 18/2020, ma non anche nel testo definitivo del decreto convertito in legge che ha ristretto il rinvio ai soli commi 1 e 3 (quest’ultimo irrilevante per la fase di accertamento, in quanto riguardante la sola notifica delle cartelle di pagamento).
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