Il contributo analizza l’evoluzione della disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, evidenziando il passaggio da un approccio amministrativo sanzionatorio a un paradigma orientato alla tutela dell’affidamento del contribuente. Attraverso l’esame dei recenti documenti di prassi pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e delle modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. n. 87/2024, nonché degli orientamenti giurisprudenziali del biennio 2024-2025, viene delineato il confine tra credito “inesistente” e “non spettante”.
Premessa
La disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo rappresenta un terreno di elezione per il contenzioso tributario. Le incertezze definitorie e la complessità tecnica della materia hanno generato un approccio da parte degli uffici dell’Amministrazione finanziaria incline alla contestazione, spesso a detrimento del contribuente in buona fede. Un’analisi critica delle più recenti evoluzioni normative e giurisprudenziali rivela, tuttavia, un’inversione di tendenza. Emerge un nuovo paradigma orientato a una maggiore tutela, che circoscrive l’area del penalmente rilevante e riduce l’applicazione della sanzione per credito inesistente a favore della fattispecie del credito non spettante. Questo mutamento si fonda su quattro pilastri: la ridefinizione legislativa del discrimine tra credito inesistente e non spettante (operata dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 87/2024, recante “Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74”, che ha introdotto le lettere g-quater) e g-quinquies) all’articolo 1, comma 1 del D.Lgs. n. 74/2000), il consolidamento giurisprudenziale del principio di irretroattività delle fonti interpretative, l’introduzione di una certificazione preventiva vincolante e un più rigoroso onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Il nuovo confine tra inesistenza e non spettanza
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