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Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2026

di Roberto Bianchi | · aggiornato il · 16 min di lettura

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Le principali novità fiscali della Legge di Bilancio 2026

La L. n. 199/2025 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, introduce rilevanti modifiche al sistema tributario nazionale. Il presente contributo analizza le principali disposizioni di carattere fiscale, con particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote IRPEF, alle agevolazioni per i redditi da lavoro dipendente, alle misure in materia di redditi di impresa e capital gains, nonché agli interventi di definizione agevolata dei carichi tributari pendenti. L’analisi evidenzia il significativo impatto delle nuove norme sui contribuenti persone fisiche e sulle imprese, delineando un quadro sistematico delle novità normative alla luce dei principi costituzionali di capacità contributiva e progressività dell’imposizione.

La rimodulazione dell’IRPEF: riduzione dell’aliquota intermedia e sterilizzazione dei redditi elevati

La Legge di Bilancio 2026 interviene in modo incisivo sulla struttura dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, proseguendo il percorso di semplificazione avviato con la precedente riforma. L’articolo 1, comma 3, della L. n. 199/2025 modifica l’articolo 11, comma 1, lettera b), del Tuir, riducendo dal 35 al 33 per cento l’aliquota applicabile ai redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro. Tale intervento determina un beneficio fiscale teorico massimo di 440 euro annui, corrispondente al risparmio d’imposta conseguente all’applicazione della minore aliquota sull’intero secondo scaglione di reddito.

La riduzione dell’aliquota del secondo scaglione consolida definitivamente la struttura a tre aliquote introdotta in via sperimentale dal D.Lgs. n. 216/2023, superando il precedente assetto a quattro scaglioni che aveva caratterizzato il sistema IRPEF per oltre un ventennio. La nuova articolazione prevede pertanto: un’aliquota del 23 per cento per i redditi fino a 28.000 euro; un’aliquota del 33 per cento per i redditi da 28.001 a 50.000 euro; un’aliquota del 43 per cento per i redditi eccedenti 50.000 euro. Il risparmio d’imposta è crescente al crescere del reddito imponibile fino a 50.000 euro, stabilizzandosi poi sul valore massimo di 440 euro per i redditi superiori.

Particolare rilievo assume il meccanismo di sterilizzazione previsto dal nuovo comma 5-bis dell’articolo 16-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 4, della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), che prevede una riduzione forfettaria di 440 euro dell’ammontare complessivo delle detrazioni spettanti ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 200.000 euro, con esclusione delle spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici e dei premi di assicurazione per il rischio di eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del D.L. n. 34/2020.

Il meccanismo di sterilizzazione si innesta su un sistema già stratificato di limitazioni alle detrazioni per i redditi medio-alti. Occorre infatti considerare che l’articolo 16-ter del Tuir, introdotto dall’articolo 1, comma 10, della L. n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), prevede un tetto massimo alle spese detraibili per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, modulato in funzione della composizione del nucleo familiare mediante l’applicazione di specifici coefficienti (da 0,50 in assenza di figli fiscalmente a carico fino a 1 in presenza di più di due figli a carico o di almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi della L. n. 104/1992). A ciò si aggiunge il meccanismo di decalage di cui all’articolo 15, comma 3-bis, del Tuir, che riduce progressivamente le detrazioni per oneri al crescere del reddito complessivo tra 120.000 e 240.000 euro, fino al loro azzeramento oltre tale soglia. La nuova franchigia di 440 euro, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, si applica pertanto all’ammontare delle detrazioni già rideterminato in base ai predetti meccanismi limitativi, determinando un effetto cumulativo particolarmente penalizzante per i contribuenti ad alto reddito.

Sul piano sistematico, la scelta di limitare il beneficio delle detrazioni al crescere del reddito complessivo si inserisce nel quadro dei meccanismi di attuazione del principio di progressività e di capacità contributiva di cui all’articolo 53 della Costituzione, attraverso strumenti che incidono...

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