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Nella trattazione odierna parleremo di imposta di bollo, imposta di registro e accise sul gas metano per riscaldamento negli impianti sportivi, precisando in merito a queste ultime che, l’art. 26 D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 aveva stabilito la distinzione tra usi civili e usi industriali di consumo del gas metano, individuando le diverse aliquote applicabili.

Imposta di registro

Dopo diverse abrogazioni dei commi dell’ art. 90 della L. 289/2002 a causa dell’art. 52 del D.Lgs. 36/2021 e l’intervento normativo facente capo il D.Lgs. n. 36/2021 ad oggi a regolare tale imposta nel settore sportivo sono l’art. 90 c. 5 L. 289/2002 e la Riforma dello Sport tramite l’art. 12, c. 2, D.Lgs. 36/2021, i quali prevedono che:

  • gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa;
  • la registrazione degli atti costitutivi o di successivi statuti sconta quindi l’imposta di registro in misura fissa pari a € 200,00, da versare utilizzando il codice tributo 1550.

Imposta di bollo

L’ art. 1, c. 646, L. 145/2018 ha previsto l’esenzione da imposta di bollo degli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni ed attestazioni poste in essere o richieste da associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al CONI.

Ciò implica che dal 1° gennaio 2019, gli enti sportivi sono esonerati anche dalla marca da bollo da € 2 sulle ricevute emesse per un importo pari o superiore a € 77,47. L’ esenzione ex art. 27-bis della tabella allegata al D.P.R. n. 642/1972 si riferisce anche agli estratti conto bancari in quanto l’espressione “estratti” si riferisce anche ai bancari come chiarito dall’Agenzia delle Entrate tramite la risposta all’Interpello n. 361/2019.

Tuttavia, nel caso di nuova costituzione di un ente sportivo non dovrebbe applicarsi tale agevolazione in quanto la norma si riferisce solo ad ASD e SSD iscritte al CONI ed un sodalizio in sede di costituzione non può ancora trovarsi in tale condizione. A risolvere tale problematica è intervenuta la Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate Emilia Romagna con la nota 25.06.2019 nella quale afferma: per quanto concerne il quesito inerente l’esonero dall’imposta di bollo per gli enti di nuova costituzione (per la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto), pur in mancanza di chiarimenti espressi da parte dell’Agenzia dell’Entrate, si ritiene che l’agevolazione sia comunque spettante alla luce dei chiarimenti contenuti nella circolare 1.08.2011, n. 38 in merito all’applicazione dell’esenzione dall’imposta di registro al momento della registrazione degli atti costitutivi delle Organizzazioni di Volontariato.

Ai fini dell’esenzione vale la stessa procedura indicata nella citata circolare n. 38/2001. Le organizzazioni interessate potranno, quindi, fruire dell’esonero dall’imposta di bollo prima dell’iscrizione negli appositi registri (OdV/APS ovvero relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o del riconoscimento da parte del CONI, ma dovranno comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione all’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate che ha provveduto alla registrazione dell’atto costitutivo. Gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui non risulti tale iscrizione nei tempi utili per l’accertamento, procederanno al recupero delle imposte non pagate con applicazione dei relativi interessi e sanzioni.

Purtroppo ad oggi questa indicazione non viene seguita da tutti gli uffici territoriali, mentre alcuni uffici accettano l’esenzione anche in sede di costituzione del sodalizio a condizione che si dimostri successivamente l’iscrizione al registro, altri non la accettano comportando così il pagamento dei bolli.

Accise sul gas metano

Dopo l’art. 26 D.Lgs. 26.10.1995, n. 504 il quale aveva stabilito la distinzione tra usi civili e usi industriali di consumo del gas metano, individuando le diverse aliquote applicabili a decorrere dal 1.01.2000, in base alle previsioni dell’art. 12 l. n. 488/1999, tra gli usi industriali sottoposti ad aliquota d’accisa più favorevole di quella prevista per gli usi civili sono stati inseriti anche gli utilizzi di gas naturale negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, intervenendo sul tema di trattazione, ha emanato la Circolare 3.04.2000, n. 64 in cui afferma che: debbono considerarsi compresi negli usi industriali non solo gli impieghi di gas metano negli impianti sportivi propriamente detti, ma anche gli utilizzi del predetto combustibile in tutte quelle strutture (docce, locali adibiti a spogliatoi, uffici amministrativi, ecc.) annesse al predetto impianto.

Con il comma 1 dell’art. 90 Legge n. 289/2002 l’agevolazione in oggetto si estende anche alle società sportive dilettantistiche, e più precisamente stabilisce:” 1. Le disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro.

Dott. Fabio Vincitorio

TAG accise gas e metanoimposta di bolloimposta di registrosport

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