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Ascolta “Ep. 177 Le conseguenze della fuoriuscita dal regime forfetario” su Spreaker.

Oggi ci occuperemo di regime forfettario, in particolare ci occuperemo di analizzare quali sono gli effetti conseguenti alla decadenza dall’applicazione del regime.

Fuoriuscita dal regime forfettario: regole generali e cause di decadenza

Infatti, ogni qualvolta non si verifica un requisito di accesso oppure si palesa una causa ostativa, il comma 71 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014 prevede la fuoriuscita dal regime e quindi l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo a quello di emersione della causa ostativa o di mancata integrazione del requisito di accesso.
Questa è la regola di carattere generale. Se però la fuoriuscita avviene per effetto di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate, quindi è l’Amministrazione finanziaria che verifica l’emersione della causa ostativa o la mancata integrazione del requisito di accesso, il comma 74 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014 prevede che il regime ordinario si debba applicare dall’anno successivo a quello in cui l’accertamento diviene definitivo.
Quindi queste sono le regole di carattere generale che dobbiamo seguire quando un contribuente non integra più i requisiti per poter applicare il regime.
La disapplicazione, fondamentalmente, avviene su base volontaria e quindi direttamente dal contribuente, perché si accorge che non sono più integrati i requisiti d’accesso oppure si accorge dell’emersione di una causa ostativa, o nel diverso caso in cui è l’Amministrazione finanziaria che accerta la mancanza del requisito di accesso o l’emersione di una causa ostativa. A quel punto la fuoriuscita avviene dall’anno successivo a quello in cui l’accertamento diviene definitivo.
Queste sono le regole di carattere generale.

Superamento della soglia dei 100.000 euro e applicazione dell’IVA

Poi però abbiamo una regola di carattere speciale. Perché? Perché il comma 57 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014 cosa prevede? Che nell’ipotesi in cui i ricavi e compensi superino i 100.000 euro nell’ambito di un periodo d’imposta, e ricordiamo che i ricavi e compensi nell’ambito del regime forfettario devono essere considerati in base al criterio di cassa, nel caso in cui venga superata la soglia di 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime forfettario avviene nel periodo d’imposta in cui tale limite viene superato.
Quindi, ad esempio, se un contribuente supera il limite di 85.000 euro di ricavi e compensi ma non il limite di 100.000 euro, la fuoriuscita, come abbiamo detto in precedenza ai sensi del comma 71 dell’articolo 1 della legge 190 del 2014, avverrà dal periodo d’imposta successivo.
Se invece i ricavi e compensi, da valutare sulla base del criterio di cassa, sono superiori a 100.000 euro, la fuoriuscita avviene dal medesimo periodo d’imposta.
Questo cosa comporta? Che ai fini dell’imposta sul reddito, quindi delle imposte dirette, il reddito imponibile debba essere liquidato con le regole ordinarie dal 1° gennaio del medesimo periodo d’imposta.
Mentre, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, si viene a creare una sorta di periodo d’imposta inferiore all’anno. Perché? Perché nella dichiarazione IVA che dovrà essere poi presentata dovranno essere indicate solo le operazioni che sono state eseguite dopo il superamento del limite, quindi le operazioni poste in essere successivamente al superamento del limite, e ciò deve essere verificato sulla base dell’articolo 6 del DPR 633 del 1972.
Quindi, una volta accertato il superamento del limite di 100.000 euro, che ricordiamo non deve essere ragguagliato alla minor durata del periodo d’imposta, abbiamo detto che ai fini delle imposte dirette il reddito deve essere liquidato con le modalità ordinarie per l’intero anno e l’IVA deve essere applicata con le modalità ordinarie una volta superato il limite.
Dobbiamo però fare attenzione, anche sulla base di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 32/E del 2023, a come dobbiamo comportarci per quanto riguarda la fatturazione una volta superato il limite.
Dobbiamo distinguere due situazioni: se il limite di 100.000 euro viene superato con l’incasso di una fattura precedentemente emessa, quindi vengono emesse una serie di fatture e viene incassata una fattura che non è l’ultima emessa, e ciò permette di superare il limite di 100.000 euro, quella fattura il cui incasso comporta il superamento del limite di 100.000 euro deve essere oggetto di integrazione. Quindi su quella fattura deve essere applicata l’imposta sul valore aggiunto.
Se invece il superamento dei 100.000 euro avviene incassando un compenso o un ricavo per cui la fattura è ancora da emettere, la fattura che deve essere emessa, il cui incasso ha comportato il superamento del limite, deve essere comprensiva di IVA.
Quindi, andando a riepilogare quanto abbiamo detto, l’IVA deve essere applicata sulla fattura precedentemente emessa il cui incasso ha comportato il superamento del limite di 100.000 euro. In questo caso la fattura deve essere integrata.
Se il superamento avviene andando ad incassare un compenso o un ricavo per cui non è stata emessa fattura, la fattura deve essere assoggettata ad IVA e occorre applicare l’imposta sul valore aggiunto in relazione alle cessioni di beni precedentemente effettuate e non ancora fatturate.
L’imposta sul valore aggiunto deve essere applicata anche alle prestazioni di servizi precedentemente effettuate e non ancora fatturate.
Successivamente, quando deve essere presentata la dichiarazione IVA, occorre inserire soltanto le operazioni gravate da IVA, quindi quelle poste in essere dopo il superamento del limite.

Conseguenze dell’uscita dal regime forfettario

Quindi, una volta che è stato superato il limite di 100.000 euro o comunque il contribuente è decaduto dal regime forfettario in quanto non sono stati integrati i requisiti d’accesso oppure è emersa una causa ostativa e si aderisce quindi dal periodo d’imposta successivo al regime ordinario, dobbiamo fare attenzione ad alcuni accorgimenti.
Gli effetti dell’uscita quali sono?
Attenzione alla rettifica della detrazione. Si torna ad applicare il regime IVA ordinario, quindi viene applicata l’IVA in via di rivalsa e questo fa sì che, se sono stati acquistati in precedenza beni strumentali ammortizzabili o fabbricati che godono di un monitoraggio rispettivamente di cinque periodi d’imposta o di dieci periodi d’imposta, dobbiamo operare la rettifica della detrazione in positivo.
Quindi il principio di afferenza torna applicabile perché, andando ad effettuare operazioni attive imponibili, si ha diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e, di conseguenza, i beni ammortizzabili o i fabbricati acquistati in precedenza che devono essere monitorati possono godere della rettifica della detrazione in positivo per i quinti o i decimi mancanti.
Gli incassi successivi sono attratti nel nuovo regime. Quindi, quando si entra nel regime ordinario, tutti gli incassi avvenuti nel periodo d’imposta di applicazione del regime ordinario sono attratti nel nuovo regime.
Occorre andare a riprendere gli ammortamenti che nel regime forfettario non erano ammessi.
Occorre ricostituire la contabilità. Quindi, sia nel caso di contabilità semplificata sia di contabilità ordinaria, occorre istituire tutti i registri previsti dalla normativa IVA, quindi registro delle fatture emesse e registro delle fatture ricevute.
Occorre andare a liquidare l’imposta sul valore aggiunto, effettuare le liquidazioni periodiche e presentare la comunicazione delle liquidazioni periodiche.
Occorre anche effettuare le ritenute d’acconto, perché i soggetti forfettari sono dispensati dall’effettuazione delle ritenute d’acconto e le ritenute non vengono neanche subite. L’unica eccezione riguarda i redditi di lavoro dipendente.
Entrando nel regime ordinario, invece, il contribuente subirà, come un qualsiasi contribuente, le ritenute d’acconto se svolge un’attività professionale ed opererà le ritenute quando eroga compensi o redditi. Quindi l’attività di sostituto d’imposta torna a quella ordinaria.
Da ultimo, sottolineiamo che uscendo dal regime forfettario non sarà più possibile fruire della riduzione contributiva del 35% per i soggetti che aderiscono alla gestione artigiani e commercianti.
Quindi queste sono le conseguenze a cui dobbiamo prestare particolare attenzione quando un contribuente fuoriesce dal regime forfettario per mancanza dei requisiti d’accesso o per emersione di una causa ostativa, dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i requisiti vengono meno o emerge la causa ostativa.
Lo stesso vale nell’ipotesi in cui il forfettario decada dal regime nel corso del periodo d’imposta per sforamento del limite di ricavi e compensi, quindi di incassi, in misura superiore a 100.000 euro, caso nel quale il regime ordinario viene applicato dal periodo d’imposta del superamento del limite.

Di Stefano Rossetti

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