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Detrazioni e deduzioni in presenza di disabilità – Episodio 176

Al fine di adeguare all’ordinamento unionale la normativa nazionale, la Legge di Bilancio 2026 ha modifcato alcune norme contenute nel DPR n. 633/1972 per far sì che la base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sia calcolata sulla base dei costi sostenuti dal cedente o prestatore.

di Francesca Sparano | · 8 min di lettura

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Ascolta “Ep. 176 Detrazioni e deduzioni in presenza di disabilità” su Spreaker.

Il focus odierno è dedicato all’analisi delle detrazioni e delle deduzioni fiscali spettanti in sede di dichiarazione dei redditi ai contribuenti con disabilità. Approfondiremo innanzitutto il trattamento riservato alle spese sanitarie, esaminandone i presupposti e le modalità di fruizione.

Spese sanitarie deducibili e requisiti per il riconoscimento della disabilità

L’articolo 10, comma uno, lettera B del TUIR, stabilisce che sono deducibili dal reddito complessivo le spese mediche e quelle di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, numero 104.
In particolare, sono interamente deducibili le spese mediche generiche e quelle di assistenza specifica, anche quando sono pagate dai familiari del disabile, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia o meno fiscalmente a carico.
Tra le spese agevolabili ci sono sia le prestazioni sanitarie specialistiche, come analisi, riabilitazione o assistenza infermieristica, sia i servizi di cura e supporto alla persona forniti da figure professionali qualificate, tra cui OSS, educatori e terapisti occupazionali.
Non sono ammesse, invece, in deduzione le spese prive di connotazione sanitaria, tra cui le prestazioni rese da pedagogisti o i servizi di sostegno didattico-educativo forniti da cooperative, anche se coordinati da psicologi.
Sono parimenti escluse dalla deduzione le spese sanitarie specialistiche e l’acquisto di dispositivi medici, per i quali è invece prevista la detrazione d’imposta se sostenuti nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico.
Per quanto riguarda invece il riconoscimento della disabilità ai fini fiscali, è necessario precisare che tale condizione deve essere attestata dalla commissione medica ai sensi della legge 104/1992 o da altre commissioni pubbliche.
Per la legge 104 è sufficiente l’handicap di cui all’articolo 3, comma 1. Per gli invalidi civili è invece necessario attestare la gravità della menomazione, condizione soddisfatta in caso di invalidità totale o percezione dell’indennità di accompagnamento.
Sotto il profilo formale, per beneficiare della deduzione, occorre essere in possesso dei seguenti documenti:

  • fatture o scontrini parlanti intestati al disabile o al familiare;
  • documento comprovante la disabilità o, in alternativa, l’autocertificazione del possesso della documentazione attestante la condizione personale di disabilità;
  • autocertificazione che attesti il legame familiare e, se necessario, la quota di spesa sostenuta in caso di documento di spesa intestato al portatore di handicap.

Dal punto di vista dell’adempimento dichiarativo, la spesa deve essere indicata rispettivamente nella sezione II, rigo RP25, del quadro RP del modello Redditi Persone Fisiche e nel rigo E25 del quadro E del modello 730.

Detrazioni per spese sanitarie, assistenza personale e mobilità

Vediamo ora le altre agevolazioni previste in presenza di disabilità.
In particolare, come già detto in precedenza, le spese sanitarie specialistiche e quelle per l’acquisto di dispositivi medici sono escluse dalla deduzione. Per queste è prevista la detrazione dall’imposta lorda, senza limiti di spesa, in sede di dichiarazione dei redditi ex articolo 15, comma uno, lettera C del TUIR, ovvero applicando la detrazione del 19% per la parte che eccede la franchigia di euro 129,11 ed indicando l’importo da portare in detrazione nella sezione I, rigo RP1 del quadro RP del modello Redditi Persone Fisiche e nel rigo E1 del quadro E del modello 730.
Sono altresì detraibili dall’imposta lorda, nella misura del 19%, le spese sostenute per ausili alla mobilità, al sollevamento e all’autosufficienza, insieme ai sussidi tecnici, informatici e ai dispositivi medici.
Tali acquisti vanno dichiarati separatamente rispetto alle spese sanitarie detraibili al 19% e, nello specifico, al rigo RP3 del quadro RP del modello Redditi Persone Fisiche ed al rigo E3 del quadro E del modello 730.
Più nello specifico, rientrano tra queste le spese per il trasporto in autoambulanza come accompagnamento ed i servizi di trasporto resi da ONLUS o enti con finalità assistenziali, ma anche l’acquisto o l’affitto di poltrone e carrozzelle, arti artificiali, apparecchi per correzione della colonna vertebrale, l’abbattimento di barriere architettoniche, ovvero la costruzione di rampe, l’adattamento di ascensori per carrozzelle e l’installazione e manutenzione di pedane di sollevamento, e di sussidi informatici e tecnici per non udenti e per disabilità motorie e comunicative.
Rientrano inoltre anche l’acquisto di componenti per cucine dotate di tecnologie specifiche che facilitino il controllo dell’ambiente da parte del disabile.
Tra le altre agevolazioni segnaliamo inoltre la detrazione al 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di condizione di non autosufficienza certificata del disabile derivante da una patologia.
In questo caso la spesa detraibile è soggetta ad un doppio limite, rappresentato dalla soglia massima di spesa pari ad euro 2.100 e dal limite del reddito complessivo non superiore ad euro 40.000.
È possibile beneficiare della detrazione anche se la spesa viene sostenuta per familiari non fiscalmente a carico.
La detrazione spetta per le spese di assistenza personale rese da badanti, case di riposo, cooperative o agenzie interinali e riferite a sé o a familiari, anche se non a carico.
Rimangono escluse le prestazioni rese da personale domestico con inquadramento non assistenziale.
Vi sono poi i contributi previdenziali pagati per l’assistenza personale, deducibili dal reddito complessivo al rigo RP23 del modello Redditi Persone Fisiche ed E23 del modello 730, per la parte a carico del datore di lavoro e nel limite massimo di spesa di euro 1.549,37.

Agevolazioni per autoveicoli, cani guida e abbattimento delle barriere architettoniche

Ai fini delle agevolazioni fiscali, la normativa prevede inoltre detrazioni specifiche per l’acquisto di veicoli destinati alle persone con disabilità.
La distinzione principale riguarda la necessità o meno di adattare il mezzo. Per le persone con limitazioni motorie, il veicolo deve essere permanentemente adattato per consentire la guida o il trasporto. Al contrario, l’adattamento non è richiesto per i veicoli destinati a persone affette da disabilità psichica o mentale grave, purché titolari di indennità di accompagnamento, di soggetti con gravi difficoltà di deambulazione o pluriamputazioni, nonché per il trasporto di non vedenti e sordi, limitatamente però alla categoria degli autoveicoli.
L’agevolazione fiscale copre l’investimento iniziale per il veicolo, a prescindere che sia nuovo o usato, e gli eventuali costi sostenuti per riparazioni di natura straordinaria.
Restano invece fuori dal beneficio tutti gli esborsi legati all’uso quotidiano e al mantenimento del mezzo, come il premio della polizza assicurativa, i rifornimenti di carburante, l’acquisto di pneumatici o i normali tagliandi di routine.
Il beneficio si applica su una spesa massima complessiva di euro 18.075,99 e può essere richiesto per un solo veicolo ogni quattro anni, salvo la cancellazione dell’autoveicolo dal Pubblico Registro Automobilistico per demolizione prima dell’acquisto del secondo autoveicolo.
Affinché l’agevolazione sia valida, il mezzo deve essere utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
Nel calcolo del limite di spesa, oltre al prezzo di acquisto del veicolo, possono essere incluse anche le eventuali spese per riparazioni di natura straordinaria sostenute entro il quadriennio. Come detto, restano escluse tutte le normali spese di esercizio.
L’importo della spesa deve essere indicato nella sezione I, rigo RP4 del quadro RP del modello Redditi Persone Fisiche ed al rigo E4 del quadro E del modello 730.
Il contribuente può inoltre scegliere se detrarre l’intero importo in un’unica soluzione nell’anno di sostenimento della spesa oppure suddividere il beneficio in quattro quote annuali di pari importo.
Sempre tra le agevolazioni previste per i contribuenti con disabilità sono previste anche le detrazioni per l’acquisto ed il mantenimento dei cani guida.
Nello specifico, la detrazione delle spese per l’acquisto di cani guida può essere fruita nella misura del 19%, una sola volta ogni quattro anni e senza limiti di spesa, salvo il caso di perdita dell’animale. Anche questa detrazione può essere fruita in un’unica soluzione nell’anno di sostenimento della spesa oppure suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.
Tanto le detrazioni per gli autoveicoli quanto la detrazione per l’acquisto di cani guida sono fruibili se la spesa è sostenuta nell’interesse proprio o di familiare fiscalmente a carico.
Per quanto riguarda invece il mantenimento del cane guida, è prevista una detrazione forfettaria pari ad euro 1.100 a partire dal 2025, rispetto ad euro 1.000 applicato fino al 2024, riconosciuta anche senza fornire alcuna prova o ricevuta delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento dell’animale.
Il diritto alla detrazione scatta automaticamente per il solo fatto di possedere un cane guida. È bene ricordare, tuttavia, che il beneficio è riservato esclusivamente alla persona non vedente; pertanto, non può essere richiesto dal familiare anche qualora il non vedente sia fiscalmente a suo carico.
In generale, si ricorda inoltre che per le detrazioni calcolate nella misura del 19%, a partire dall’anno d’imposta 2020, il beneficio fiscale spetta a condizione che il pagamento dell’onere sia effettuato mediante sistemi di pagamento tracciabili, con l’esclusione dell’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni rese presso strutture pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto riguarda le ulteriori agevolazioni presenti, ricordiamo anche il quadro relativo agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche.
Attualmente il sistema tributario riconosce una detrazione IRPEF, disciplinata dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, che ricomprende tali lavori nell’ambito del recupero del patrimonio edilizio.
A questa misura si affianca, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, l’ulteriore specifica detrazione del 75% introdotta dall’articolo 119-ter del decreto legge 30/04/2020 e finalizzata ad incentivare in modo più incisivo il superamento di ogni ostacolo alla mobilità, purché gli interventi fossero conformi ai requisiti tecnici previsti dal DM n. 236/1989, ovvero volti a garantire nel settore edilizio accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Con riferimento a questi interventi, è necessario precisare che la legge di bilancio 2026 non ha rinnovato la detrazione del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Di conseguenza, a partire dal 1° gennaio 2026, gli interventi di questo tipo rientrano esclusivamente nel regime ordinario di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del TUIR, applicando quindi la detrazione al 50% per i proprietari o titolari di diritti reali di godimento su abitazioni principali e del 36% per tutti gli altri casi.

Di Francesca Sparano

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