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Ascolta “Ep. 175 Il nuovo blocco dei pagamenti PA per i professionisti” su Spreaker.

Oggi, infatti, parleremo di un tema molto sentito da tutti i professionisti che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione e che dal 15 giugno 2026, in presenza di eventuali somme iscritte a ruolo e consegnate già ad Agenzia Entrate Riscossione e somme iscritte a ruolo già scadute, non potranno più riscuotere automaticamente compensi da parte delle amministrazioni dello Stato, regioni, province e comuni, così come dalle società a partecipazione pubblica.

Entrata in vigore della nuova disciplina e abolizione della soglia dei 5.000 euro

Il 15 giugno 2026, come abbiamo detto, segna una data cruciale per i professionisti che intrattengono rapporti con le pubbliche amministrazioni. Entra infatti in vigore il nuovo comma uno ter dell’articolo 48 bis del DPR 602 del 1973, introdotto dalla legge di bilancio 2026, che estende il meccanismo di verifica di inadempienza fiscale a tutti i compensi dei professionisti di qualsiasi importo, abbattendo la soglia ordinaria dei 5.000 euro.
In sostanza, il nuovo articolo 48 bis, comma uno ter, del DPR 602 del 1973, come detto introdotto dalla legge di bilancio 2026, ossia dalla legge n. 199 del 2025, prevede che i pagamenti eseguiti dalle pubbliche amministrazioni agli esercenti arti e professioni non siano effettuati in presenza di carichi di ruolo scaduti di qualsiasi ammontare; pertanto, se dalla verifica eseguita presso l’Agenzia delle Entrate Riscossione risultano inadempienze, l’ufficio contabile delle pubbliche amministrazioni procederà direttamente al pagamento in favore dell’agente della riscossione, fino a concorrenza del debito risultante dalla verifica. In pratica, si verificherà una sorta di scomputo automatico dei ruoli dal compenso.
In vista della scadenza del 15 giugno 2026, già il Ministero della Giustizia è intervenuto con una circolare, la circolare del 17 marzo 2026, indirizzata ai presidenti delle corti di appello e ai procuratori generali, per disciplinare le modalità operative della nuova verifica negli uffici giudiziari nei confronti, ad esempio, degli avvocati.

Meccanismo operativo del blocco dei pagamenti e ambito di applicazione

Ma vediamo ancora più in dettaglio la portata di questa nuova norma. Come detto, l’articolo 1, comma 725, della legge di bilancio 2026 ha introdotto l’articolo 48 bis, comma uno ter, del DPR n. 602 del 1973, secondo cui, per i pagamenti che rientrano nell’articolo 54 del DPR n. 917 del 1986, ossia del Testo unico delle imposte sui redditi, e quindi, in breve, per i pagamenti che riguardano compensi corrisposti ad esercenti arti e professioni, non sussiste più alcun limite dei famosi 5.000 euro a cui tutti eravamo abituati, sia per la verifica dei carichi pendenti, sia per l’entità del carico di ruolo che attiva il blocco.
In ragione di ciò, le pubbliche amministrazioni, prima di procedere al pagamento di somme di qualsiasi importo rientranti nell’articolo 54 del Testo unico delle imposte sui redditi, inoltrano la richiesta all’Agenzia delle Entrate Riscossione; se poi viene riscontrata la presenza di inadempienze, si attiverà subito il blocco dei pagamenti e gli importi da pagare verranno direttamente corrisposti all’agente della riscossione. Come precisato dal Ministero della Giustizia con la circolare del 17 marzo 2026, non si attiva la procedura di pignoramento semplificata presso terzi di cui all’articolo 72 bis del DPR 602 del 1973, in quanto non è prevista una sospensione del pagamento in favore del beneficiario, bensì un meccanismo di scomputo immediato del compenso dovuto, mediante trattenuta della quota corrispondente all’inadempienza accertata e contestuale versamento.
Per capire meglio la portata della nuova norma, facciamo un esempio. Ipotizziamo che la pubblica amministrazione debba erogare compensi per 5.000 euro ad un architetto; se, a seguito della verifica, emergono ruoli scaduti nei confronti dell’architetto pari a 2.000 euro, si attiva subito il blocco e 2.000 euro verranno assegnati direttamente all’agente della riscossione. I restanti 3.000 euro saranno erogati al professionista dalla pubblica amministrazione.
Come accennato, con riferimento alla decorrenza, l’articolo 48 bis, comma uno ter, del DPR 602 del 1973 opera dal 15 giugno 2026. Questo riferimento va inteso ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni disposti a partire da tale data e vi rientrano anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, laddove liquidati successivamente.

Presupposti dell’inadempienza, esclusioni e profili critici

Questa novità normativa avrà comunque un rilevante impatto su tutti i professionisti che intrattengono rapporti professionali con le pubbliche amministrazioni e con le società a partecipazione pubblica. Ricordiamo che le pubbliche amministrazioni sono rappresentate da tutte le amministrazioni dello Stato, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, nonché le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, i consorzi e le associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi per le case popolari, le camere di commercio, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le ASL, l’ARAN e le agenzie fiscali.
Nel sistema previgente, cioè quello in vigore prima del 15 giugno 2026, il blocco dei pagamenti pubblici operava soltanto per importi superiori a 5.000 euro e in presenza di cartelle di pari ammontare. La nuova norma, invece, dal 15 giugno 2026 rovescia questa logica per i compensi degli esercenti arti e professioni: la verifica scatta per qualsiasi pagamento, anche di importo minimo, e rileva qualunque inadempienza iscritta a ruolo, indipendentemente dall’importo e dalla natura del credito, che può essere tributario, contributivo o di altra natura, incluse le sanzioni per violazioni del codice della strada.
L’articolo 48 bis del DPR 602 del 1973 postula comunque, come requisito legittimante il blocco, l’inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per qualsiasi importo. Non rilevano, invece, le pretese avanzate tramite avvisi di accertamento non esecutivi, avvisi di liquidazione, avvisi di recupero del credito d’imposta o avvisi bonari, né le somme che, sebbene iscritte a ruolo, non siano ancora confluite in una cartella di pagamento. Per inadempimento, ai sensi dell’articolo 1 del DM n. 40 del 2008, si intende il mancato assolvimento, entro il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 25 del DPR 602 del 1973, dell’obbligo di versamento derivante da una o più cartelle di pagamento.
Restano ferme le regole generali: il blocco non opera nei confronti dei professionisti che abbiano ottenuto la dilazione dei ruoli o che abbiano presentato domanda di rottamazione, inclusa la rottamazione quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026, purché tali istanze siano presentate prima dell’attivazione della verifica. Diversamente, un’istanza di dilazione presentata dopo l’avvio della verifica non produce effetti sospensivi.
Non vi è dubbio, infine, che questa nuova norma sollevi questioni di rilievo sistematico, sotto il profilo della proporzionalità e della compatibilità con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, oltre a determinare un significativo aggravio burocratico per gli uffici. Particolarmente delicato appare il caso del patrocinio a spese dello Stato, in cui il compenso del difensore è strettamente collegato alla garanzia del diritto di difesa di cui all’articolo 24 della Costituzione. Sul punto, la circolare del Ministero della Giustizia del 17 marzo 2026 ha chiarito che l’obbligo di verifica riguarda tutti gli uffici giudiziari competenti alla liquidazione delle spese di giustizia e si applica a tutte le categorie professionali riconducibili all’articolo 54 del DPR 917 del 1986, quindi avvocati, ausiliari del giudice, consulenti tecnici e periti, estendendosi anche ai compensi maturati nell’ambito della mediazione e della negoziazione assistita.

Di Rosanna Acierno

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