
Il D.L. 193/2017, attuando il contenuto dell’art. 21-bis del DL. 78/2010, ha imposto l’obbligo di trasmissione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, per tutti i soggetti passivi IVA, relativamente alle operazioni realizzate dall’anno 2017.
I soggetti obbligati
La comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, definita anche Li.Pe., è un adempimento fiscale obbligatorio per i soggetti passivi IVA che impone di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, mediante il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”, approvato dal provvedimento direttoriale del 21 marzo 2018, le risultanze contabili delle liquidazioni dell’imposta compiute dal contribuente nel periodo di riferimento, mensile o trimestrale. Il modello in oggetto deve essere presentato unicamente per via telematica, direttamente dal contribuente o mediante intermediari abilitati.
Tutti i soggetti passivi IVA, sia residenti che non residenti, sono obbligati all’invio telematico delle liquidazioni periodiche IVA fino alla data in cui effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA nel territorio dello Stato.
Infatti, il comma 1 dell’articolo 21-bis del Decreto-legge del 31/05/2010 n. 78, dispone che: “I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 30 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.”
I soggetti esonerati
Di seguito sono indicati i soggetti esonerati dalla presentazione di tale modello, purché nel corso dell’anno mantengano le condizioni di esonero:
- i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche;
- i contribuenti che effettuano solo operazioni escluse o esenti dall’applicazione dell’IVA;
- i soggetti che aderiscono a regimi fiscali alternativi, per esempio il regime forfettario.
Inoltre, l’obbligo di invio della Li.Pe. non sussiste in assenza di dati da indicare mentre esiste nel caso in cui sia necessario evidenziare il riporto di un credito derivante dal trimestre precedente o dal mese precedente.
Le novità per l’anno 2025
Dallo scorso 1° luglio 2021 il cosiddetto “decreto Sostegni” ha previsto la messa a disposizione delle liquidazioni periodiche dell’IVA “precompilate” a favore dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia e il provvedimento dell’8 luglio del medesimo anno ha specificato i soggetti che attuano la liquidazione trimestrale dell’IVA.
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