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Le novità nel modello redditi SC 2025

Il modello redditi SC 2025 introduce novità rilevanti, in linea con la riforma fiscale, tra cui, in particolare, le modifiche alle discipline avviate con il decreto legislativo n. 192 del 13 dicembre 2024, attuativo della delega fiscale di cui alla legge n. 111 del 9 agosto 2023.

Le modifiche al Quadro RF per la determinazione del reddito d’impresa

Il decreto fiscale con l’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 192 del 2024, ha introdotto alcune modifiche al Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir (Dpr n. 917 del 1986) che hanno influito soprattutto sulla determinazione del reddito d’impresa del periodo d’imposta 2024, in particolare con la variazione dell’articolo 88 del Tuir relativo al trattamento tributario dei contributi possedenti la natura di sopravvenienze attive, come indicato nella lettera a) del decreto fiscale.

La disciplina fiscale precedentemente applicata fino ad oggi prevedeva che tali contributi contribuiscono a determinare il reddito d’impresa in base a un principio di cassa con la possibilità di tassare tali componenti di reddito in massimo cinque quote di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta del relativo incasso. La nuova riforma standardizza il trattamento fiscale al trattamento contabile: i contributi partecipano alla determinazione del reddito in una unica soluzione come in unica soluzione è stabilito il concorso dei medesimi nella determinazione del risultato contabile.

Nel caso in cui tali proventi siano incassati entro il termine del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 occorre applicare le disposizioni nel testo vigente precedentemente alle variazioni stabilite dal decreto fiscale; allo scopo si rivela utile l’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2024.

Nel rigo RF8 devono essere indicati i proventi incassati nel periodo d’imposta se imputati a conto economico in periodi precedenti, invece nel rigo RF55, con il codice 99, occorre indicare tali proventi imputati a conto economico ma non ancora incassati. Inoltre, nel rigo RF8 devono essere indicate anche le quote costanti, ascrivibili al reddito dell’esercizio, dei proventi oggetto di rateazione nei precedenti periodi.

Un ulteriore modifica rilevante concerne la disciplina delle valutazioni attinente alle opere infrannuali.

La disciplina fiscale adottata fino a oggi ammetteva l’utilizzo solo del criterio del costo o della commessa completata, anche nel caso in cui, in conformità con l’OIC 23, dal punto di vista contabile era correttamente impiegato il criterio della percentuale di completamento. Il nuovo comma 6 dell’articolo 92 del Tuir ammette il riconoscimento fiscale del metodo della percentuale di completamento, che sia adoperato in bilancio in conformità ai corretti principi contabili; questo consente di evitare le variazioni nella dichiarazione dei redditi.

Ulteriore modifica è relativa ai lavori in corso di durata ultrannuale, con la sostituzione del comma 6 dell’articolo 93 del Tuir, riconoscendo la rilevanza fiscale del criterio della commessa completata anche dove tale metodo sia adottato in conformità ai corretti principi contabili rimuovendo il...

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