
Con il Decreto dell’8 agosto 2025 il MEF ha emanato le disposizioni attuative per l’applicazione della “Mini-IRES 2025”.
Aspetti generali
Nell’ottica della revisione del sistema tributario l’art. 6, comma 1, lett. a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, (Legge delega di Riforma fiscale), ha disposto la “riduzione dell’aliquota IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione. […]”.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi da 436 a 444, L. 30 dicembre 2024, n. 207), in attesa dell’attuazione dei principi e criteri direttivi previsti dall’art. 6, comma 1, lettera a), della L. n. 111/2023, ha introdotto per il periodo d’imposta 2025 una riduzione dell’aliquota IRES al 20%, applicabile alle società e agli enti individuati dall’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
- Almeno l’80% degli utili 2024 venga accantonato ad una apposita riserva;
- Un ammontare non inferiore al 30% degli utili accantonati a riserva di cui alla precedente condizione e comunque non inferiori al 24% degli utili 2023, sia destinato ad investimenti di importo superiore ad € 20.000 relativi all’acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di nuovi beni strumentali da destinare a siti produttivi nel territorio dello Stato, da realizzare a partire dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza di presentazione del Modello Redditi 2026.
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