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Obbligo assicurativo INAIL nello sport dilettantistico

L’introduzione dell’obbligo assicurativo INAIL nel mondo sportivo dilettantistico, avvenuta a seguito della Riforma dello Sport, rappresenta uno dei passaggi più delicati nella ridefinizione dei rapporti di lavoro all’interno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il legislatore ha infatti voluto estendere, almeno in parte, le tutele tipiche del lavoro dipendente anche a quei soggetti che, pur operando in forma di collaborazione o in modo coordinato, risultano esposti agli stessi rischi infortunistici di un lavoratore subordinato.

Tuttavia, la portata effettiva di tale estensione è stata spesso oggetto di interpretazioni discordanti. Solo con la Circolare INAIL n. 31 del 20 maggio 2025 è stato tracciato un perimetro chiaro e definitivo: non tutti i collaboratori sportivi rientrano nell’obbligo, e la distinzione tra figure assicurate e non assicurate va ricercata nel tipo di rapporto contrattuale e nella natura dell’attività svolta. Il risultato è un sistema “a doppio binario”, dove la tutela pubblica INAIL convive con quella privata federale, prevista dalla Legge 289/2002.

Il quadro normativo di riferimento

Il D.Lgs. 36/2021, cuore della Riforma dello Sport, ha ridisegnato completamente l’assetto delle tutele dei collaboratori sportivi. Gli articoli più rilevanti, ai fini dell’obbligo assicurativo, sono i seguenti:

  • Art. 34 D.Lgs. 36/2021 – stabilisce che la tutela assicurativa INAIL si applica esclusivamente ai lavoratori sportivi subordinati, ossia a coloro che prestano attività nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, sia nel professionismo che nel dilettantismo. Il comma 3 del medesimo articolo, tuttavia, precisa che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica solo la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della Legge 289/2002, che disciplina le polizze federali per i tesserati. In altre parole, i co.co.co. sportivi non sono soggetti a INAIL, ma alla copertura assicurativa privata di diritto sportivo.
  • Art. 37 D.Lgs. 36/2021 – riguarda le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale. Dal 1° luglio 2023, queste collaborazioni, se formalizzate come co.co.co., sono soggette all’obbligo assicurativo INAIL, al pari dei lavoratori subordinati.
  • Art. 29 D.Lgs. 36/2021 – introduce la figura del volontario sportivo, che presta attività in modo gratuito e spontaneo, senza vincolo di subordinazione né compenso. Per tali soggetti non si applica l’assicurazione INAIL, ma sussiste l’obbligo, a carico dell’ente, di stipulare una polizza privata per infortuni e responsabilità civile.
  • Art. 51 L. 289/2002 – norma fondamentale che obbliga Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva a stipulare polizze assicurative obbligatorie per i propri tesserati (atleti, tecnici e dirigenti). Tali polizze coprono gli infortuni verificatisi “in occasione e a causa dello svolgimento dell’attività sportiva”, garantendo una tutela specifica e distinta da quella pubblica dell’INAIL.

Ne deriva un principio chiave: solo i rapporti di lavoro sportivo subordinato o di collaborazione amministrativo-gestionale sono coperti da INAIL, mentre le collaborazioni sportive non subordinate e le attività rese dai tesserati trovano tutela nell’assicurazione federale ex art. 51 L. 289/2002.

Le categorie assicurate e le relative coperture

Lavoratori sportivi subordinati

Rientrano in questa categoria gli istruttori, allenatori, preparatori atletici, direttori tecnici, arbitri e ogni altra figura che operi con contratto di lavoro dipendente. Per tali soggetti l’assicurazione INAIL è obbligatoria e la tutela si estende a tutti gli infortuni occorsi in occasione e a causa del lavoro. Le ASD e SSD devono aprire posizione assicurativa, versare i premi e adempiere a tutti gli obblighi previsti per i datori di lavoro.

Collaboratori co.co.co. amministrativo-gestionali (art. 37)

Si tratta dei soggetti che, in forma retribuita e continuativa, svolgono mansioni amministrative o gestionali (segreteria, front office, contabilità, accoglienza, gestione iscrizioni). Dal 1° luglio 2023, tali collaborazioni rientrano a pieno titolo nell’obbligo INAIL. È sufficiente che vi sia un contratto formale: l’assicurazione è obbligatoria indipendentemente dall’entità del compenso o dalla durata del rapporto.

Collaboratori sportivi co.co.co. (art. 34, co. 3)

Gli istruttori e allenatori che operano con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di natura sportiva non rientrano nel campo di applicazione INAIL. La legge prevede espressamente che tali soggetti siano coperti solo dalla tutela assicurativa federale ex art. 51 L. 289/2002. In pratica, la copertura contro gli infortuni è garantita dalle polizze obbligatorie stipulate dalle Federazioni o dagli EPS per i propri tesserati, che restano valide durante allenamenti, gare, manifestazioni o attività riconosciute dal CONI. Si tratta quindi di un sistema parallelo all’INAIL, ma con finalità analoghe di tutela.

Professionisti con partita IVA

Gli istruttori o tecnici che operano come lavoratori autonomi non sono soggetti ad alcuna forma di assicurazione pubblica obbligatoria, ma se risultano tesserati, beneficiano automaticamente della copertura federale obbligatoria. È buona prassi che le ASD e SSD verifichino l’effettiva validità del tesseramento e della relativa polizza, specie nei casi in cui il professionista operi in spazi o progetti non direttamente riconducibili all’attività federale.

Volontari sportivi (art. 29)

Il volontario sportivo presta la propria opera gratuitamente e senza vincolo di subordinazione. Non è quindi soggetto a INAIL, ma la ASD o SSD deve comunque garantire la copertura assicurativa privata per infortuni e responsabilità civile, come previsto dalla legge. Questa forma di tutela è fondamentale e la sua assenza può comportare responsabilità diretta per l’ente.

Soci e tesserati non retribuiti

La semplice appartenenza all’associazione o il mero tesseramento non determinano alcun obbligo di iscrizione all’INAIL. In assenza di contratto o compenso, l’attività svolta resta coperta solo dalla polizza federale o da quella privata predisposta dall’ente.

Decorrenza e logica del sistema

L’obbligo assicurativo INAIL decorre dal 1° luglio 2023 e riguarda due sole categorie:

  • i lavoratori sportivi subordinati (art. 34, co. 1);
  • i collaboratori amministrativo-gestionali co.co.co. (art. 37).

Tutti gli altri soggetti (co.co.co. sportivi, P. IVA, volontari e soci non retribuiti) sono esclusi dall’INAIL e coperti da forme assicurative diverse. La ratio del legislatore è chiara: mantenere un equilibrio tra esigenze di tutela e sostenibilità economica del sistema sportivo dilettantistico. L’obiettivo è evitare di gravare le piccole realtà associative di costi e adempimenti eccessivi, garantendo comunque una protezione minima obbligatoria tramite le polizze federali.

Conseguenze in caso di omissione o errata applicazione

Nel caso in cui un ente ometta di assicurare un soggetto obbligato all’INAIL (ad esempio, un collaboratore amministrativo con contratto co.co.co.), può incorrere in:

  • sanzioni amministrative per mancata denuncia o versamento dei premi;
  • responsabilità civile per i danni subiti dal lavoratore infortunato;
  • azione di rivalsa da parte dell’INAIL;
  • contestazione di lavoro irregolare in caso di riqualificazione del rapporto.

Parallelamente, se l’ente non provvede a garantire le polizze federali o private per le categorie escluse dall’INAIL, risponde personalmente di ogni evento dannoso occorso ai collaboratori o ai volontari.

Buone prassi operative per le ASD e SSD

Per assicurare la piena conformità normativa, è consigliabile adottare una gestione organizzata e documentata degli obblighi assicurativi. Tra le azioni più efficaci:

  1. Mappatura dei ruoli e delle attività: identificare per ogni figura (atleta, tecnico, istruttore, segretario, amministrativo, volontario) la tipologia contrattuale e il relativo regime assicurativo (INAIL o federale).
  2. Formalizzazione dei rapporti: stipulare contratti scritti chiari e coerenti con la natura dell’attività svolta; distinguere l’attività sportiva da quella gestionale.
  3. Tenuta documentale: conservare contratti, comunicazioni al Registro Attività Sportive, ricevute dei versamenti e attestazioni assicurative per almeno cinque anni.
  4. Separazione dei ruoli misti: per soggetti che svolgono sia funzioni sportive sia gestionali, prevedere due contratti distinti, con compensi e obblighi assicurativi separati.
  5. Verifica periodica dei tesseramenti: controllare che tutti i tecnici e atleti siano tesserati e che la polizza federale sia attiva.
  6. Clausole contrattuali di autotutela: inserire nei contratti dichiarazioni relative al regime assicurativo applicabile e all’obbligo di informare l’ente su eventuali variazioni.
  7. Formazione interna e governance: designare un referente assicurativo, aggiornare periodicamente il consiglio direttivo e la segreteria sugli obblighi INAIL e sulle coperture federali.

Conclusioni

L’assicurazione INAIL nello sport dilettantistico non è una tutela universale, ma selettiva: riguarda solo i rapporti formalmente contrattualizzati e retribuiti di natura subordinata o amministrativo-gestionale. Tutti gli altri soggetti (co.co.co. sportivi, professionisti, volontari, soci e tesserati non retribuiti) restano coperti da un diverso sistema di protezione, quello federale o privato, previsto dall’art. 51 della L. 289/2002 e dall’art. 29 del D.Lgs. 36/2021.

Comprendere e applicare correttamente questa distinzione è essenziale per le ASD e SSD, che devono muoversi tra obblighi di legge, sostenibilità economica e responsabilità verso i propri collaboratori. Un approccio organizzato e documentato, accompagnato da una corretta consulenza professionale, consente di trasformare un adempimento complesso in un presidio di tutela, trasparenza e sicurezza, rafforzando la credibilità e la solidità gestionale dello sport dilettantistico.

Dott. Fabio Vincitorio

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