
L’introduzione dell’obbligo assicurativo INAIL nel mondo sportivo dilettantistico, avvenuta a seguito della Riforma dello Sport, rappresenta uno dei passaggi più delicati nella ridefinizione dei rapporti di lavoro all’interno delle associazioni e società sportive dilettantistiche. Il legislatore ha infatti voluto estendere, almeno in parte, le tutele tipiche del lavoro dipendente anche a quei soggetti che, pur operando in forma di collaborazione o in modo coordinato, risultano esposti agli stessi rischi infortunistici di un lavoratore subordinato.
Tuttavia, la portata effettiva di tale estensione è stata spesso oggetto di interpretazioni discordanti. Solo con la Circolare INAIL n. 31 del 20 maggio 2025 è stato tracciato un perimetro chiaro e definitivo: non tutti i collaboratori sportivi rientrano nell’obbligo, e la distinzione tra figure assicurate e non assicurate va ricercata nel tipo di rapporto contrattuale e nella natura dell’attività svolta. Il risultato è un sistema “a doppio binario”, dove la tutela pubblica INAIL convive con quella privata federale, prevista dalla Legge 289/2002.
Il quadro normativo di riferimento
Il D.Lgs. 36/2021, cuore della Riforma dello Sport, ha ridisegnato completamente l’assetto delle tutele dei collaboratori sportivi. Gli articoli più rilevanti, ai fini dell’obbligo assicurativo, sono i seguenti:
- Art. 34 D.Lgs. 36/2021 – stabilisce che la tutela assicurativa INAIL si applica esclusivamente ai lavoratori sportivi subordinati, ossia a coloro che prestano attività nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente, sia nel professionismo che nel dilettantismo. Il comma 3 del medesimo articolo, tuttavia, precisa che per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica solo la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’art. 51 della Legge 289/2002, che disciplina le polizze federali per i tesserati. In altre parole, i co.co.co. sportivi non sono soggetti a INAIL, ma alla copertura assicurativa privata di diritto sportivo.
- Art. 37 D.Lgs. 36/2021 – riguarda le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale. Dal 1° luglio 2023, queste collaborazioni, se formalizzate come co.co.co., sono soggette all’obbligo assicurativo INAIL, al pari dei lavoratori subordinati.
- Art. 29 D.Lgs. 36/2021 – introduce la figura del volontario sportivo, che presta attività in modo gratuito e spontaneo, senza vincolo di subordinazione né compenso. Per tali soggetti non si applica l’assicurazione INAIL, ma sussiste l’obbligo, a carico dell’ente, di stipulare una polizza privata per infortuni e responsabilità civile.
- Art. 51 L. 289/2002 – norma fondamentale che obbliga Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva a stipulare polizze assicurative obbligatorie per i propri tesserati (atleti, tecnici e dirigenti). Tali polizze coprono gli infortuni verificatisi “in occasione e a causa dello svolgimento dell’attività sportiva”, garantendo una tutela specifica e distinta da quella pubblica dell’INAIL.
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