
Ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 la territorialità delle cessioni di beni immobili è da ravvisarsi nel paese in cui l’immobile insiste. Questa regola all’apparenza sembra di semplice applicazione, tuttavia quando le parti della compravendita non sono domiciliate nel luogo in cui è sito l’immobile, le modalità di documentazione dell’operazione possono essere complesse.
Nell’ambito di questo contributo analizzeremo le principali fattispecie.
Premessa
In tema di territorialità di cessioni di beni, l’articolo 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 dispone che “le cessioni di beni … si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto”.
Sulla base di questa disposizione, dunque, le cessioni di beni immobili sono rilevanti nel territorio dello Stato italiano solo se l’immobile è ivi situato. Ciò vale sia in relazione ai rapporti B2B sia in relazione ai rapporti B2C.
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