Con la Legge di Bilancio 2025 è stato innalzato il limite di spesa annua detraibile da € 800 ad € 1.000, per le spese di istruzione non universitaria di cui all’art. 15, comma 1 lett. e-bis) del Testo Unico delle imposte sui redditi.
Disposizioni generali
L’art. 15, comma 1 lett. e-bis) del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n 917/1986) disciplina la detrazione delle spese di istruzione diverse da quelle universitarie. Più nello specifico la norma dispone la detrazione calcolata nella misura del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole:
- dell’infanzia;
- primarie e secondarie di primo grado;
- secondarie di secondo grado.
Si tratta in altre parole delle scuole materne, elementari, medie e della scuola superiore presso istituti statali, paritari privati e degli enti locali presenti sul territorio nazionale, nonché dei Conservatori di Musica e degli istituti musicali pareggiati istituiti in base all’ordinamento antecedente il D.P.R. n. 212/2005 in quanto equiparabili alla formazione scolastica secondaria, mentre per le spese sostenute a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 212/2005 si applica la disciplina delle detrazioni per spese universitarie.
Tipologia di spesa
Per quanto riguarda la tipologia di spese detraibili rientrano tra queste quelle sostenute dal contribuente, anche nell’interesse di familiari a carico, per:
- Tasse di iscrizione e di frequenza;
- Contributi obbligatori e volontari;
- Erogazioni liberali deliberate dagli istituti scolastici.
Ovvero più nello specifico di quelle per:
- La mensa scolastica, il pre ed il post scuola anche in mancanza di una delibera di istituto ed anche in caso di servizi resi dal Comune o da soggetti terzi;
- Gite scolastiche, assicurazione e contributi per l’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dall’istituto;
- Trasporto scolastico anche in caso di servizio reso dal Comune o da soggetti terzi e senza delibera di istituto.
Al contrario non sono ammesse in detrazione le spese sostenute per l’acquisto di cancelleria e di testi scolastici.
Novità 2025
La detrazione delle spese per istruzione non universitaria è calcolata nella misura del 19% e secondo i limiti di spesa indicati all’art. 15, comma 1 lett. e-bis) del Testo Unico delle imposte sui redditi, in base al quale, a decorrere dall’anno di imposta 2019, il limite massimo di spesa detraibile è fissato nella misura di € 800.
A questo riguardo l’art. 1, comma 13 della legge di Bilancio 2025 è intervenuto innalzando il limite massimo di spesa ad € 1.000 per studente a partire dall’anno di imposta 2025, consentendo, pertanto, una detrazione massima ammessa pari ad € 190,00 (€ 1.000,00 x 19%).
Inoltre, per il riconoscimento della detrazione indicata, occorre anche fare riferimento alle nuove disposizioni in materia di riordino delle detrazioni di cui al nuovo articolo 16-ter del Testo Unico delle imposte sui redditi, il quale prevede il calcolo della detrazione in misura piena fino al limite massimo di reddito complessivo pari ad € 75.000 ed un importo detraibile variabile, in caso di superamento di tale soglia, calcolato come prodotto tra un importo base pari ad:
- € 14.000 per redditi compresi tra € 75.000 ed € 100.000
- € 8.000 per redditi superiori ad € 100.000
Ed un coefficiente attribuito in base al numero dei figli a carico come di seguito indicato:
- 0 figli ➥ 0,50
- 1 figlio ➥ 0,70
- 2 figli ➥ 0,85
- Oltre 3 figli o con 1 figlio disabile ➥ 1
Aspetti dichiarativi e documentali
Per fruire della detrazione i contribuenti devono compilare i righi “altre spese” presenti nella Sezione I rispettivamente del Quadro E del Modello 730 e del Quadro RP del Modello Redditi Persone Fisiche, indicando il codice spesa “12”.
Mentre, per quanto riguarda la documentazione da verificare e da conservare, la detrazione è ammessa in presenza di ricevute e quietanze di pagamento che attestino le spese sostenute, oppure dell’attestazione rilasciata dal soggetto percettore delle somme pagate.
A tal riguardo occorre inoltre ricordare che, a partire dall’anno di imposta 2020, l’onere è detraibile esclusivamente in presenza di pagamenti “tracciabili”, da provare mediante ricevuta di pagamento effettuato con carta di debito o credito, con estratto conto, oppure tramite copia del bollettino MAV o PagoPA. L’eventuale attestazione rilasciata dal soggetto che ha percepito le somme deve riportare i dati dello studente ed il riferimento al pagamento effettuato con sistemi tracciabili. In tutti i casi è possibile fare a meno delle ricevute di pagamento o di altri sistemi di verifica della tracciabilità, in presenza del riferimento al pagamento tracciabile riportato nella fattura o nella ricevuta da parte del soggetto percettore delle somme.
Dott.ssa Francesca Sparano
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