
Abstract
Con l’ordinanza n. 25107 del 7 settembre 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra ricorso per cassazione e revocazione nel processo tributario. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate — basato sulla presunta omessa valutazione di documenti che il giudice d’appello aveva ritenuto non prodotti —, stabilendo che l’erronea percezione del giudice circa la presenza o l’assenza di atti ritualmente depositati costituisce una mera svista materiale (errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.) e non un errore di giudizio censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La pronuncia ribadisce l’importanza della corretta individuazione del mezzo di impugnazione per la tutela dei diritti nel contenzioso tributario.
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