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L’errore di percezione del giudice d’appello sulla produzione documentale è vizio revocatorio, non motivo di cassazione
L'ordinanza n. 25090 del 7 settembre 2026 della Corte di Cassazione affronta il tema del rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni (art. 12, comma 7, L. n. 212/2000) per l'emissione degli avvisi di accertamento a seguito di accessi nei locali aziendali. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso incidentale di una Srl, cassando con rinvio la sentenza della CTR della Campania. La pronuncia ribadisce che il termine di sessanta giorni decorre da qualsiasi verbale che concluda le operazioni di accesso o verifica – anche se di mero prelievo documentale e privo di contestazioni formali (PVC) – purché ne sia attestata la consegna al contribuente per garantire il contraddittorio. Rilevando un vuoto istruttorio del giudice di merito sulla data esatta di consegna dell'ultimo verbale, la Cassazione ha disposto il rinvio per una rigorosa verifica del rispetto della tempistica garantista.

Abstract
Con l’ordinanza n. 25107 del 7 settembre 2026, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito i confini tra ricorso per cassazione e revocazione nel processo tributario. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate — basato sulla presunta omessa valutazione di documenti che il giudice d’appello aveva ritenuto non prodotti —, stabilendo che l’erronea percezione del giudice circa la presenza o l’assenza di atti ritualmente depositati costituisce una mera svista materiale (errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.) e non un errore di giudizio censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. La pronuncia ribadisce l’importanza della corretta individuazione del mezzo di impugnazione per la tutela dei diritti nel contenzioso tributario.
Commento Con l’ordinanza n. 25107 del 7 settembre 2026 (ud. 9 luglio 2026) della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, Pres. Candia, Rel. Lo Sardo, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio, con una motivazione di ampio rilievo...
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