
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6287/2026, ha chiarito che, nei reati tributari dichiarativi commessi in concorso nell’interesse di una persona giuridica, il sequestro per equivalente può colpire anche per intero uno solo dei concorrenti, entro il limite del profitto conseguito dall’ente. La decisione valorizza la natura del profitto quale risparmio di spesa e chiarisce indirettamente i limiti applicativi della misura, evidenziando i residui margini difensivi per il concorrente.
Sequestro per equivalente e profitto nei reati tributari
In tema di reati tributari, nel caso di delitti in materia di dichiarazione commessi in concorso tra più persone nell’interesse di una persona giuridica, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, entro il limite dell’ammontare complessivo del profitto conseguito dall’ente e fermo il divieto di duplicazione del vincolo, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori delle condotte criminose, stanti la natura sanzionatoria della specifica ipotesi di misura ablativa prevista dall’articolo 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000, e la struttura del tipo di profitto realizzato, consistente in un risparmio di spesa a vantaggio dell’ente, che non consente, di regola, di individuare la quota di arricchimento riferibile a ciascun correo. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 6287/2026.
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