
Le Società di Persone si caratterizzano tradizionalmente per la centralità dell’elemento soggettivo e per il rapporto fiduciario che lega i soci. La pluralità dei soci rappresenta un presupposto essenziale per l’esistenza stessa del contratto sociale, il quale, secondo la nozione generale contenuta nell’articolo 2247 codice civile, presuppone l’accordo di due o più persone finalizzato all’esercizio in comune di un’attività economica.
Può tuttavia accadere che, nel corso della vita della società, per effetto di recesso, esclusione, morte di un socio o trasferimento delle partecipazioni, la compagine sociale si riduca a un solo soggetto. Tale situazione, definita “perdita della pluralità dei soci”, pone rilevanti questioni sotto il profilo civilistico, procedurale e tributario, considerando, per quest’ultimo aspetto, l’avvio di una nuova disciplina inserita nell’articolo 182, comma 2 del TUIR.
La disciplina normativa
Nelle società di persone la perdita della pluralità dei soci costituisce una specifica causa di scioglimento. L’articolo 2272, n. 4 del codice civile, dettato per la società semplice e applicabile, con i necessari adattamenti, anche alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice, prevede infatti che la società si sciolga quando viene meno la pluralità dei soci, se questa non viene ricostituita nel termine di sei mesi.
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