
Abstract
L’ordinanza n. 25090 del 7 settembre 2026 della Corte di Cassazione affronta il tema del rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni (art. 12, comma 7, L. n. 212/2000) per l’emissione degli avvisi di accertamento a seguito di accessi nei locali aziendali. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso incidentale di una Srl, cassando con rinvio la sentenza della CTR della Campania. La pronuncia ribadisce che il termine di sessanta giorni decorre da qualsiasi verbale che concluda le operazioni di accesso o verifica – anche se di mero prelievo documentale e privo di contestazioni formali (PVC) – purché ne sia attestata la consegna al contribuente per garantire il contraddittorio. Rilevando un vuoto istruttorio del giudice di merito sulla data esatta di consegna dell’ultimo verbale, la Cassazione ha disposto il rinvio per una rigorosa verifica del rispetto della tempistica garantista.
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