L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 144/2026, ha chiarito che la soglia delle 2.500 registrazioni rilevante per il calcolo dell’imposta di bollo sui libri digitali deve essere conteggiata autonomamente per ciascun periodo d’imposta. Non è possibile riportare all’esercizio successivo eventuali registrazioni residue non utilizzate.
Implicazioni operative
- Verificare le modalità di calcolo utilizzate dai gestionali.
- Attenzione ai soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare.
- Possibili adeguamenti nelle procedure di conservazione e versamento del bollo.

