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Milleproroghe 2025, il rinvio che ridisegna tempi e certezze del fisco

Il decreto Milleproroghe 2025/2026 si conferma come strumento di manutenzione dell’ordinamento, incidendo in modo significativo sui tempi di attuazione di numerose disposizioni. Particolare rilievo assume il rinvio al 1° gennaio 2027 dell’efficacia dei Testi unici della riforma fiscale, inserito nel più ampio percorso delineato dalla legge delega n. 111/2023. La proroga risponde all’esigenza di coordinare un sistema normativo fortemente stratificato, ma apre anche interrogativi sul piano della certezza del diritto. Accanto al profilo tributario, il decreto interviene su adempimenti, lavoro, previdenza, sanità e gestione del rischio d’impresa, con effetti concreti per professionisti e imprese. Per i commercialisti, il rinvio non rappresenta una pausa, bensì una fase transitoria da presidiare con attenzione. La qualità della consulenza si misura, ancora una volta, nella capacità di trasformare la proroga in pianificazione operativa e prevenzione del rischio.

Una proroga che diventa strategia: il Milleproroghe e la gestione operativa del 2026

Nel consueto ciclo dei decreti di fine anno, il Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri n. 151 dell’11 dicembre 2025, articolato in sedici articoli, si colloca nel solco di una funzione ormai consolidata di manutenzione dell’ordinamento. Il provvedimento non introduce un disegno riformatore unitario, ma interviene selettivamente su termini e decorrenze per prevenire disallineamenti applicativi che, in assenza di differimenti, rischierebbero di tradursi in criticità operative. Per il professionista, questa dinamica non si esaurisce nello spostamento cronologico di una scadenza: la proroga incide direttamente sulla gestione della compliance, poiché mantiene temporaneamente applicabile il quadro vigente e, al contempo, impone di programmare l’adeguamento alle regole differite. In tale prospettiva, il tempo “guadagnato” dal rinvio non può essere inteso come fase neutra, ma come periodo transitorio da presidiare in modo strutturato, nel quale procedure, flussi informativi e riferimenti normativi interni devono essere progressivamente riallineati alle scadenze rideterminate. A ciò si aggiunge un’esigenza di cautela metodologica, rilevante anche sul piano della responsabilità informativa verso i clienti: le misure qui richiamate sono quelle risultanti dal testo approvato in sede governativa e, come fisiologico, potranno essere confermate o rimodulate in sede di conversione parlamentare. Ne deriva che l’analisi professionale deve mantenere distinta la disciplina già delineata dal decreto-legge dalle possibili evoluzioni del testo in sede di conversione, impostando sin d’ora un monitoraggio coerente con la fisiologia del procedimento legislativo.

Il profilo tributario di maggiore rilievo concerne il differimento al 1° gennaio 2027 della decorrenza degli effetti dei Testi unici della riforma fiscale già pubblicati, rispetto alla precedente previsione del 1° gennaio 2026. In base alla ricostruzione che emerge dal testo approvato in sede governativa, il rinvio investe i testi unici già confluiti in Gazzetta Ufficiale in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossione, nonché imposta di registro e altri tributi indiretti, adottati, rispettivamente, con i D.Lgs. n. 173/2024, n. 174/2024, n. 175/2024, n. 33/2025 e n. 123/2025. Tale scelta si inserisce nel quadro delineato dalla legge delega n. 111/2023, che all’articolo 21, comma 1, affida al Governo il compito di procedere a un riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema fiscale mediante la redazione di testi unici, finalizzati al coordinamento della normativa vigente e all’eliminazione delle disposizioni incompatibili o non più attuali; nello stesso disegno si collocano i decreti di revisione del sistema di cui all’articolo 1, comma 1, i decreti correttivi e integrativi previsti dal comma 6 del medesimo articolo, nonché la prospettiva di un codice tributario che, allo stato, non risulta ancora approvato. Il rinvio della decorrenza degli effetti risponde all’esigenza di un più attento coordinamento in un ordinamento caratterizzato da una marcata stratificazione normativa e si innesta su una tempistica già più volte riprogrammata, dopo la fase di consultazione delle bozze avviata nella primavera del 2024. Dal punto di vista della pratica professionale, tuttavia, il tema centrale non è soltanto il momento in cui i testi inizieranno a produrre effetti, ma la gestione della fase transitoria: anche laddove i testi unici abbiano natura compilativa, la ricomposizione delle disposizioni modifica la mappa dei riferimenti e incide su prassi consolidate, come mostra, in prospettiva, il futuro Testo unico IVA, rispetto al quale è stata segnalata l’intenzione di portare il provvedimento in Consiglio dei ministri entro fine 2025. Analoghe considerazioni emergono dalla collocazione dell’Ivafe e dell’IVIE in testi diversi e dalla persistenza, nell’imposta di bollo, di importi derivanti dalla conversione delle lire. In questa prospettiva, il differimento al 2027 non rappresenta una sospensione dell’attenzione, ma una finestra di accompagnamento, nella quale studi e contribuenti sono chiamati a preparare la riconversione dei riferimenti interni e a ridurre, per quanto possibile, l’incertezza applicativa.

Accanto al versante strettamente tributario, il decreto, nella formulazione approvata dal Consiglio dei ministri, interviene su una pluralità di scadenze che incidono direttamente sulla gestione d’impresa e, di riflesso, sull’attività di consulenza professionale. Il congelamento, per tutto il 2026, dell’adeguamento biennale all’inflazione delle sanzioni del Codice della strada, con il conseguente differimento al 1° dicembre 2026 del termine per la determinazione dei nuovi limiti, costituisce un esempio paradigmatico di rinvio tecnico che stabilizza temporaneamente il quadro applicativo senza eliminarne le implicazioni future. In un orizzonte analogo si collocano lo slittamento al 31 dicembre 2026 dei termini per la stipula di polizze contro rischi catastrofali per le imprese della pesca e dell’acquacoltura e per le piccole e microimprese turistico-ricettive, nonché la proroga al 15 dicembre 2026 di alcuni adempimenti catastali relativi agli allestimenti mobili di pernottamento nelle strutture ricettive all’aperto: ambiti eterogenei, ma accomunati dalla necessità di rimodulare il calendario degli adempimenti senza attenuare la responsabilità organizzativa. Sul fronte delle misure a sostegno delle imprese, la proroga dell’operatività del Fondo di garanzia per le PMI e l’estensione fino al 31 dicembre 2026 di procedure autorizzative semplificate per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili presso strutture turistiche o termali confermano una logica di accompagnamento, più che di innovazione strutturale. Analogamente, in materia di lavoro e previdenza, il decreto prevede proroghe al 31 dicembre 2026 collegate al D.L. n. 60/2024, convertito dalla L. n. 95/2024, e spostamenti di termini che riguardano obblighi contributivi e profili sanzionatori delle pubbliche amministrazioni. Sul versante del welfare e della sanità vengono differiti alcuni passaggi attuativi relativi ai livelli essenziali delle prestazioni ed è prorogata fino al 31 dicembre 2026 la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave, in situazioni di grave carenza di personale sanitario, per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale. In un quadro così delineato, e ferma restando la necessità di verificare l’assetto definitivo delle misure all’esito della conversione parlamentare, il valore aggiunto del commercialista non risiede nella mera registrazione della nuova scadenza, ma nella capacità di governare la transizione: tradurre il rinvio in pianificazione, predisporre percorsi di adeguamento coerenti con i termini differiti e mantenere un presidio costante sull’evoluzione del testo, così da prevenire incertezze applicative e contenere il rischio di contenzioso.

 

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