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Nei 30 giorni utilizzabili per la verifica giocano solo gli effettivi

di Gianfranco Antico | · 14 min di lettura

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Nei 30 giorni utilizzabili per la verifica giocano solo gli effettivi

In questi giorni, una serie di pronunce della Corte EDU – sentenza Italgomme 6.2.2025 n. 36617/18, cui ha fatto seguito la sentenza Agrisud dell’11 dicembre 2025 e la pronuncia del 5 marzo 2026 – che nel condannare l’Italia per l’insufficiente assetto del diritto vivente con riguardo alla disciplina delle indagini tributarie, hanno riconosciuto che le disposizioni censurate attribuiscono all’autorità fiscale italiana un margine di discrezionalità troppo ampio, hanno riacceso un faro sull’attività di controllo esterna. Esaminiamo, quindi, la problematica relativa alla durata della verifica fiscale.

INDICE

La questione

L’attività di verifica esterna è senza dubbio connotata da un certo grado di invasività nei riguardi del soggetto che vi è sottoposto, così che il legislatore, nel tempo, ha predisposto un sistema garanzie sostanzialmente compendiate nell’art.12, della L. n.212/2000, che al comma 5 prevede che la permanenza presso la sede del contribuente non possa superare determinati limiti, prorogabili nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’Ufficio.

La Guardia di Finanza, nella circolare n.1/2018, a titolo orientativo, ritiene che ciò possa ragionevolmente sussistere nei seguenti casi: “ l’attività ispettiva riguardi soggetti di dimensioni medio-grandi; l’impianto contabile risulti particolarmente complesso, articolato e/o frammentato….; occorra procedere a ricostruzioni complesse della base imponibile, anche di carattere indiretto-presuntivo, sulla base di una notevole mole di dati documentali, materiali e fattuali da sottoporre ad elaborazione, eventualmente attraverso il confronto “tecnico” con il contribuente”; l’ispezione riguardi operazioni di rilevanza internazionale o di potenziale rilievo elusivo”. Naturalmente, la relativa proroga deve essere concessa con formale provvedimento motivato con specifico riferimento alle ragioni di “particolare complessità delle indagini” e consegnato al contribuente.

In questo contesto normativo si inserisce oggi l’art.7-quinquies, della L.n.212/2000, introdotto dal D.Lgs.n.219/2023, che ha reso inutilizzabili, ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo, gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all’art.12, comma 5, della...

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