
Il documento OIC 34 «Ricavi», applicabile agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2024, e il D.M. 27 giugno 2025 – recante «Disposizioni di coordinamento tra il principio contabile nazionale OIC 34, gli aggiornamenti ai principi contabili OIC 16 e OIC 31 e le regole di determinazione della base imponibile dell’IRES e dell’IRAP» (in GU Serie Generale n. 160 del 12 luglio 2025) – riscrivono le vendite con diritto di reso per i soggetti che redigono il bilancio secondo il codice civile, con le semplificazioni del par. 30 OIC 34 per i bilanci abbreviati e le micro-imprese ex articolo 2435-ter del codice civile.
Vendite con diritto di reso tra OIC 34 e disciplina fiscale
La sequenza dei paragrafi 26-30 – storno del ricavo per i resi attesi, iscrizione di un fondo rischi e oneri e ricostituzione delle rimanenze al costo originario in voce separata – è bilanciata dall’art. 4 del decreto, che differisce la deduzione del costo dei beni restituiti all’atto dell’estinzione della passività per rimborsi futuri.
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