
Abstract
L’Ordinanza n. 25411/2026 della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CGT di II grado della Lombardia, confermando l’annullamento di un avviso di accertamento IVA (anno 2016) a carico della MASPORT Srl relativo a presunte operazioni soggettivamente inesistenti. La Suprema Corte ha ribadito la legittimità della motivazione per relationem nella sentenza d’appello quando, seppur sintetica, dia conto delle ragioni della conferma rispetto ai motivi di impugnazione e si basi sugli elementi istruttori emersi. La pronuncia consolida il confine tra motivazione insufficiente (non censurabile in sede di legittimità) e motivazione apparente o assente, confermando la centralità della valutazione delle prove riservata al giudice di merito.
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