
Abstract
L’ordinanza n. 24744/2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, confermando l’esclusione dalla determinazione della rendita catastale dei serbatoi e silos di stoccaggio direttamente funzionali al ciclo industriale. Richiamando la L. 208/2015 (art. 1, comma 21) e la circolare 2/E/2016, la Suprema Corte stabilisce che gli impianti costituenti elementi indissolubili della linea produttiva — a differenza dei beni destinati a servizi generali dell’edificio — non possono essere qualificati come “costruzioni” accessorie. Di conseguenza, l’inclusione di tali elementi nel calcolo del valore catastale ne determinerebbe un’indebita duplicazione di stima.
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