
Nel regime agevolativo opzionale Patent Box, l’idoneità documentale è il requisito per beneficiare della cosiddetta “penalty protection”, l’esimente sanzionatoria che opera in caso di contestazione, in tutto in parte, del beneficio fruito. Il giudizio di idoneità documentale è correlato alla produzione di una documentazione completa, chiara e conforme alle disposizioni normative, in grado di fornire agli organi di controllo tutti i dati e gli elementi necessari per riscontrare la maggiorazione dedotta. Eventuali vizi, sostanziali e/o formali, possono condurre a un giudizio di inidoneità e l’Ufficio competente ha il potere di valutare criticamente il giudizio di idoneità ai fini dell’irrogazione delle sanzioni. Le richieste documentali formulate dall’Agenzia delle entrate alle imprese beneficiarie non si esauriscono con la consegna del fascicolo previsto dal Provvedimento, ma si estendono fino a ricomprendere tutta la documentazione contabile e fiscale.
Premessa
Nel 2025 le domande di brevetto delle imprese italiane hanno registrato un netto incremento rispetto al 2024.
È quanto emerge dal Report attività brevettuali redatto dalla Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha certificato un incremento annuale delle richieste di brevetti per invenzione industriale del 18,2% e di modelli di utilità del 13,2%.
In questo contesto di forte spinta all’innovazione, assume sempre più rilevanza la disciplina del Patent Box, come modificata dall’articolo 6 del D.L. n. 146/2021 e s.m.i., che consente alle imprese di accedere a un regime agevolativo opzionale connesso alle spese sostenute per l’ottenimento, il mantenimento, il potenziamento, l’accrescimento di valore e la tutela di specifiche privative industriali (c.d. regime front-end).
L’incentivo, fruibile sottoforma di variazione fiscale in diminuzione sia ai fini Irpef/Ires, sia ai fini Irap, in misura pari al 110% delle spese ammissibili, spetta in relazione a:
- brevetti per invenzione industriale, per modello di utilità, per nuove varietà vegetali, etc…;
- software protetti da copyright;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- due o più dei beni immateriali sopra elencati collegati da un vincolo di complementarietà.
Restano esclusi dalla vigente normativa i marchi e il know how.
L’accesso all’incentivo è automatico e viene comunicato direttamente dall’impresa in dichiarazione dei redditi, tramite esercizio dell’opzione Patent Box, di durata quinquennale, irrevocabile e rinnovabile.
Anche la fruizione della misura agevolativa avviene nei dichiarativi, nel modello redditi di esercizio dell’opzione e nel modello Irap, operando la variazione in diminuzione pari al rispettivamente dal % delle spese ammissibili, dal reddito imponibile e dal valore della produzione del periodo d’imposta di riferimento.
L’attuale disciplina del Patent Box presenta alcune peculiarità, che la rendono particolarmente vantaggiosa e attrattiva per le imprese:
- la possibilità di accedere al meccanismo premiale previsto dal comma 10-bis dell’articolo 6, D.L. n. 146/2021 sulle nuove privative industriali ottenute, calcolando l’incentivo sulle spese sostenute per la creazione dell’intangible fino all’ottavo anno antecedente;
- la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997 (c.d “penalty protection”).
Un aspetto delicato dell’incentivo attiene il collegamento fra l’effettivo utilizzo della privativa industriale e la possibilità di esercitare l’opzione e beneficiare della super deduzione.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare 5/E/2023: “in termini generali, il primo periodo d’imposta nel quale è possibile usufruire dell’agevolazione … è quello di effettivo utilizzo del bene immateriale, che potrebbe anche avvenire in un periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale”.
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