
La Legge di Bilancio 2026 rivoluziona il regime IVA delle operazioni permutative, abbandonando il criterio del valore normale in favore del costo effettivamente sostenuto. L’intervento, frutto della necessità di allinearsi ai principi unionali e alle pronunce della CGUE, impone nuove regole operative e documentali per imprese e professionisti.
La novità normativa in tema di base imponibile delle operazioni permutative
Con la Legge di Bilancio 2026 (articolo 1, commi 138 e 139, L. n. 199/2025), la disciplina IVA domestica delle operazioni di permuta ha registrato una significativa modifica che determina effetti immediati sull’operatività di imprese e professionisti.
Il legislatore, infatti, è intervenuto in modo radicale sull’articolo 13, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, modificando il criterio di determinazione della base imponibile delle operazioni di permuta e abbandonando, per le operazioni concluse dal 1° gennaio 2026, il criterio del “valore normale”. Al suo posto, è stato introdotto il principio secondo cui la base imponibile deve essere calcolata sull’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi oggetto di permuta.
Questa novità produce un vero e proprio cambio di paradigma rispetto alla previgente disciplina IVA delle operazioni permutative: fino al 31 dicembre 2025, infatti, sia la norma previgente quanto la prassi dell’Agenzia delle Entrate nonché l’orientamento consolidato della giurisprudenza interna si fondavano sul valore normale, spesso generando incertezza, contenzioso e – non di rado – risultati distanti dal valore effettivamente negoziato tra le parti.
La modifica si applica a tutte le operazioni permutative concluse dal 1° gennaio 2026, mentre per quelle anteriori resta valida la disciplina previgente, con una “clausola di salvaguardia” a tutela dei comportamenti adottati dai contribuenti in buona fede. Restano possibili effetti sulle controversie pendenti ove il Giudice adito riterrà di disapplicare la previgente norma domestica in presenza di contrasto evidente – come vedremo – con il diritto unionale.
Attenzione: Dal 1° gennaio 2026, la base imponibile nelle operazioni di permuta si determina sui costi effettivamente sostenuti per beni e servizi scambiati, e non più sul valore normale di mercato.
Le origini della modifica normativa: il ruolo del diritto unionale
La riforma trae origine da un netto contrasto tra disciplina nazionale e il quadro normativo europeo. L’Italia, infatti, era rimasta una delle poche giurisdizioni europee a fondare la base imponibile delle permute su un valore “normale” (concetto tipicamente oggettivo, vicino al valore di mercato), invece che sul corrispettivo effettivo scambiato fra le parti. Tale impostazione si poneva in evidente contrasto con gli articoli 72 e 73 della Direttiva 2006/112/CE, i quali impongono come regola generale il riferimento al corrispettivo soggettivamente pattuito – valore “reale” – salvo specifiche deroghe previste dall’articolo 80 per le operazioni tra soggetti collegati che possono determinare situazioni di potenziale elusione o evasione.
L’elemento determinante è stato l’avvio della procedura EU Pilot (2022) 10314, uno strumento di dialogo pre-contenzioso volto a prevenire l’apertura di formali procedure di infrazione. In questa sede, la Commissione Europea ha contestato formalmente all’Italia il disallineamento dell’articolo 13 del D.P.R. n. 633/72 rispetto agli articoli 72 e 73 della Direttiva IVA 2006/112/CE.
Secondo la Commissione, il ricorso al valore normale (parametro oggettivo di mercato) deve considerarsi un’eccezione tassativa, limitata ai soli casi previsti dall’articolo 80 della Direttiva (prevenzione dell’evasione tra parti correlate), mentre – per la generalità degli scambi in natura – deve prevalere il valore soggettivo, ovvero il corrispettivo realmente ricevuto.
Nelle permute, questo valore è pari a quanto il soggetto è disposto a “spendere” (i costi sostenuti) per ottenere il bene o servizio altrui.
La Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (CGUE)
Il recente intervento normativo si inserisce, dunque, in un quadro di necessario allineamento della disciplina interna ai principi ormai consolidati a livello europeo.
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