
La L. n. 130/2022 ha introdotto nel processo tributario la prova testimoniale in forma scritta, così superando il previgente divieto. L’istituto, modellato sull’articolo 257-bis c.p.c., ma da esso sensibilmente distante, è soggetto a due criteri selettivi: la necessarietà ai fini della decisione e il limite oggettivo derivante dalla presenza di atti fidefacenti. Il presente contributo esamina l’ambito applicativo del nuovo mezzo di prova, con particolare riguardo al dibattito dottrinale sul requisito della necessarietà e al rapporto con i verbali di constatazione, analizzando altresì l’ordinanza n. 23/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza quale primo significativo esempio applicativo in materia di operazioni oggettivamente inesistenti.
Premessa
La L. n. 130/2022 ha segnato una svolta epocale nell’assetto probatorio del processo tributario introducendo, mediante la modifica dell’articolo 7, comma 4 del D.Lgs. n. 546/1992, la prova testimoniale in forma scritta. Il legislatore ha optato per un’apertura “condizionata”, atteso che è ammessa soltanto la testimonianza in forma scritta, nella ipotesi in cui il giudice la ritenga “necessaria” ai fini della decisione, ed esclusivamente qualora verta su “circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale”, laddove la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso. L’istituto è modellato sulla scorta di quanto previsto dall’articolo 257-bis del codice di procedura civile con riferimento alle forme, mentre se ne discosta sotto i profili essenziali al fine di evitarne un’eccessiva limitazione.
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