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Tips – Commento Sentenza

Commento a Sentenze è la nuova rubrica del Magazine GB, una rassegna delle più importanti interessanti sentenze della Corte di Cassazione commentate in esclusiva per Magazine GB da Luca Mariotti della rivista Il Tributo. Un arricchimento contenutistico di sicuro valore e interesse per i nostri lettori.

Abstract

Viene analizzata la sentenza n. 24175 del 28 luglio 2026 della Corte di Cassazione (Sezione Tributaria), che interviene in materia di rimborso IRAP relativo alle deduzioni delle svalutazioni crediti pregresse (i cosiddetti “noni pregressi”). La Suprema Corte ha stabilito un importante principio di diritto: quando l’acconto IRAP viene calcolato con il metodo storico (ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 435/2001), il termine decadenziale di 48 mesi per presentare istanza di rimborso delle somme versate in eccedenza (ex art. 38 D.P.R. n. 602/1973) decorre dalla data di versamento del saldo o dal giorno in cui questo avrebbe dovuto essere eseguito, e non dal versamento dell’acconto.

Giustificata dalla natura provvisoria dell’acconto e dalla tutela dell’affidamento del contribuente verso le indicazioni dell’Amministrazione finanziaria, la pronuncia risolve un contrasto giurisprudenziale, fornendo una linea garantistica di forte rilievo per il contenzioso tributario e bancario.

Commento

La sentenza n. 24175 del 28 luglio 2026 della sezione tributaria civile della Corte di Cassazione (Pres. Napolitano, Rel. Tartaglione) affronta una questione di grande rilevanza pratica per il sistema bancario e, più in generale, per tutti i contribuenti IRAP che negli anni precedenti al 2005 abbiano operato svalutazioni di crediti: la decorrenza del termine di decadenza del diritto al rimborso dell’IRAP versata in eccedenza quando gli acconti d’imposta siano stati determinati secondo il cosiddetto metodo storico, vale a dire sulla base dell’imposta versata per l’anno precedente ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001.

La divisione Leasing e Factoring di un importante gruppo bancario aveva presentato in data 13 giugno 2018 un’istanza di rimborso delle somme versate, cautelativamente in eccedenza, a titolo di IRAP per l’anno d’imposta 2013, ritenendo di aver diritto alla deduzione dalla base imponibile delle quote...

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