
Sempre più di frequente, gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate riprendono a tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva le spese sostenute dai contribuenti, professionisti, lavoratori autonomi in genere e titolari di reddito di impresa, disconoscendo la loro integrale deduzione per la genericità della spesa e, dunque, per asserito difetto di inerenza.
L’inerenza, infatti, lo si ricorda è il principio secondo cui è possibile determinare il reddito imponibile di impresa e professionale, deducendo dai ricavi o dai compensi conseguiti, i costi sostenuti per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale o professionale. In particolare, in virtù di tale principio, è ammessa la deduzione soltanto di quei costi che si pongono in un nesso diretto e funzionale con il ritorno economico e che, dunque, sono stati sostenuti dall’imprenditore e dal professionista per produrre ricavi o compensi, anche se poi non conseguiti nella misura sperata, e che non attengono in alcun modo ad un interesse personale.
Al fine di predisporre un’adeguata difesa, non soltanto in caso di accertamenti in corso, ma anche in vista di eventuali contestazioni future, è opportuno prestare la massima attenzione e adottare alcune cautele che si potranno poi rilevare certamente utili.
Premessa
Le contestazioni dell’Amministrazione finanziaria, generalmente, si basano su alcune circostanze, quali, ad esempio, che i costi sostenuti (e, quindi, dedotti), seppur non messi in discussione in quanto effettivamente sostenuti, non sono idonei ad incrementarne i ricavi e, dunque, a generare un ritorno commerciale, ma semmai solo ad accrescere il prestigio dell’impresa.
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