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Schema di atto: obbligatorio o meno valgono le stesse regole

Nel corso di TeleFisco 2026 l’Amministrazione finanziaria ha affermato che una volta emesso lo schema d’atto di cui al comma 3, dell’articolo6-bis, della L.n.212/2000, per le ipotesi in cui lo stesso non è obbligatorio, si applicano le stesse regole dettate per i casi di contraddittorio preventivo obbligatorio. Vediamo, quindi, di analizzare le regole previste, così da offrire al Lettore un preciso e puntuale quadro di riferimento.

Premessa giuridica

Come è noto, la riforma del procedimento di accertamento e degli istituti alternativi al contenzioso, richiesta dalla la legge di delega fiscale n. 111/2023, si è tradotta, per quel che ci interessa in questa sede, nei D.Lgs. n. 219/2023, D.Lgs.n. 13/2024 e D.Lgs. n. 81/2024.

L’istituto principe continua, tuttavia, a rimanere l’accertamento con adesione, di cui al D.Lgs. n. 218/1997, che oggi contiene, fra l’altro, tutta una serie di disposizioni in materia di procedimento accertativo, introdotte dallo stesso D.Lgs. n. 13/2024, e integrate dal cd. Decreto correttivo (D.Lgs. n. 81/2024), che recepiscono le regole enunciate nel D.Lgs. n. 219/2023, così da fissare e regolamentare il relativo percorso sostanzialmente obbligatorio, che passa attraverso un preventivo contraddittorio, oggi disposto dall’articolo 6-bis, della L. n. 212/2000.

Principio che garantisce il diritto del destinatario dell’atto di esporre le sue difese, completata l’istruttoria e prima del provvedimento impositivo, e corrisponde al dovere dell’Amministrazione finanziaria, in adempimento dell’articolo 97 della Costituzione, di aggiornare l’istruttoria “aprendo una finestra” sulle eventuali allegazioni dell’interessato, che è il soggetto più di prossimità rispetto all’oggetto da accertare.

Attenzione: Nel nuovo impianto regolatorio, di norma, a seguito dell’introduzione dello schema di atto, quale snodo indefettibile della sequenza procedimentale (presidiato dalla sanzione di annullabilità ex articolo 7-bis, della L. n. 212/2000, previsto dal D.Lgs. n. 219/2023, che opera quale regime “normale”, applicabile in relazione a qualunque “vizio” dell’atto, salvo diversamente stabilito dalla legge, che però devono essere eccepiti con il ricorso in primo grado a pena di decadenza e non possono essere rilevati d’ufficio dal giudice), non residuano in genere ipotesi di “inviti” ad aderire confezionati al di fuori e dopo il suddetto passaggio procedimentale.

Tuttavia, sono fatti salvi i casi, dettagliatamente indicati nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2024 (atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché’ gli atti motivati per fondato pericolo per la riscossione), in cui non sussiste il diritto al contraddittorio.

Attenzione: Restano ferme, in ogni caso, così come peraltro già annunciato nell’atto di indirizzo del Vice Ministro del MEF Leo, del 29 febbraio 2024, le altre forme di contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente al procedimento amministrativo, previste dall’ordinamento tributario. Indicazione avallata normativamente, atteso che l’articolo 7-bis, inserito in sede di conversione in L. n. 67/2024, del D.L. n. 39/2024, ha fornito l’interpretazione autentica del comma 1, dell’articolo 6-bis della L. n. 212/2000: esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente. Né trova applicazione per gli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 6-bis della L. n. 212/2000, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del MEF rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.

Pertanto, al fine di assicurare un confronto preventivo, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine complessivo non inferiore a 60 giorni per eventuali controdeduzioni e per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.

Ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, della L. n. 212/2000, nel caso di avvio del procedimento accertativo, preceduto da contraddittorio, l’atto definitivo, adottato in assenza di accordo, tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione ritiene di non accogliere (l’atto non è adottato prima della scadenza del termine sopra indicato. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120 giorno successivo. Termine mobile, che dipende dalla data di scadenza di presentazione delle osservazioni).

Attenzione: L’articolo13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 192/2025, è intervenuto sull’articolo 6-bis, comma 3, primo periodo, della L. n. 212/2000, così che l’accesso agli atti è possibile sempre nell’ambito dei 60 giorni previsti per le controdeduzioni, superando così la congiunzione disgiuntiva “ovvero” prima utilizzata, che sembrava prospettare la facoltà di accesso del contribuente in termini di alternatività rispetto alla possibilità di presentare eventuali “controdeduzioni”.

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