
La Corte di Cassazione, Sentenza n. 25377/2026, ha affermato che per il socio lavoratore di srl, iscritto alla Gestione degli artigiani o dei commercianti dell’INPS in ragione dell’attività prestata nella società, gli utili prodotti dalla società e non distribuiti, in quanto accantonati in bilancio, non concorrono alla formazione della base imponibile contributiva. Solo con la percezione degli utili oppure con la scelta per la trasparenza fiscale, il reddito può dirsi imputato al socio da parte della società e può essere dal socio lavoratore denunciato ai fini IRPEF, come richiesto dall’articolo 3-bis, comma 1 del D.L. n. 384/92. In sostanza, ai fini della determinazione della base imponibile contributiva alle predette Gestioni INPS, costituisce elemento imprescindibile che il reddito sia dichiarato ai fini IRPEF dal socio.
Base imponibile INPS e redditi del socio lavoratore di Srl
L’obbligo contributivo in capo ai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori è dovuto nella misura del 12 per cento del reddito annuo derivante dalla attività di impresa che dà titolo all’iscrizione alla gestione, dichiarato ai fini IRPEF, relativo all’anno precedente (articolo 1, comma 1 della L. n. 223/1990) e tale contribuzione è rapportata alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono (articolo 3-bis, comma 1 della L. n. 384/1992).
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