
In questi giorni una pronuncia della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5760/2026 – ha riacceso i riflettori su una problematica che investe spesso gli imprenditori, cioè i rapporti fra sottrazione fraudolenta e fondo patrimoniale e in particolare le condizioni per l’aggredibilità dello strumento predisposto a tutela dei bisogni personali e familiari. Esaminiamo, quindi, la questione, rilevando una serie di specifici e pregressi interventi degli Ermellini, che possono essere da guida.
La questione
Il criterio identificativo dei debiti per i quali può avere luogo l’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale – se va ricercato nella natura dell’obbligazione ovvero nella relazione tra il fatto generatore di essa e i bisogni della famiglia – continua ad essere oggetto di esame da parte della Corte di Cassazione. Problematica che si affianca a quella relativa all’individuazione dei rapporti tra la contestazione del reato di sottrazione fraudolenta e il fondo patrimoniale prima costituito, per accertarne le condizioni per l’aggredibilità.
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TAG fondo patrimonialeReati TributariSottrazione Fraudolenta