
Con la risposta ad istanza di interpello n. 316/E/2025, l’Agenzia delle Entrate precisa che il regime IVA delle somme definite in mediazione dipende dalla funzione economica delle prestazioni e dal carattere novativo dell’accordo. In presenza di vincolo sinallagmatico le somme sono soggette a IVA, indipendentemente dal rapporto cessato.
Il regime IVA delle somme in mediazione alla luce della natura novativa dell’accordo
Con la risposta a interpello n. 316/2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine al regime IVA applicabile alle somme dovute in esecuzione di un accordo di mediazione stipulato tra una società slovena (conduttrice) e una procedura fallimentare italiana (locatrice), avente a oggetto un capannone industriale sito in Italia. Nello specifico, il quesito verte sulla qualificazione tributaria degli importi corrisposti per la detenzione dell’immobile nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, nell’ambito di una pattuizione espressamente qualificata dalle parti come transazione novativa.
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