Nella particolare ipotesi in cui il contribuente intenda usufruire della c.d. penalty protection, nell’ambito del peculiare sistema riconducibile alla corretta determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, lo stesso dovrà predisporre il pertinente set documentale e, simmetricamente, compilare il rigo RS 106 della dichiarazione dei redditi riguardante il periodo d’imposta 2024 (modello redditi 2025), con il relativo invio telematico. Ciò premesso, nel presente intervento saranno tracciati i profili normativi relativi ad una materia molto complessa per gli addetti ai lavori, conosciuta come transfer price.
Premessa
La normativa conosciuta tra gli operatori ad ampio respiro internazionale denominata “transfer pricing” (articolo 110, comma 7, del Tuir/1986), ha il precipuo scopo di arginare l’artificiosa manipolazione dei prezzi di cessione e/o di acquisto di beni e di servizi (applicati tra imprese appartenenti allo stesso Gruppo multinazionale tra l’Italia i singoli Stati esteri interessati ove sono localizzate le società controllate), attuata con la chiara finalità di porre in essere perniciosi fenomeni di pianificazione fiscale internazionale e, contestualmente, il c.d. travaso di utili all’estero.
Più in particolare, le transazioni economiche e commerciali intercorse tra imprese legate tra di loro da rapporti di controllo e/o collegamento, devono avvenire in linea con il famoso “principio di libera concorrenza” (arm’s length principle), sancito dall’articolo 9, par. 1, del modello Ocse di convenzione internazionale.
A livello giuridico le linee guida dell’OCSE sul transfer pricing per le imprese multinazionali e le amministrazioni tributarie (c.d. “OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations”), sono il principale elemento per verificare la corretta applicazione del predetto principio “arm’s length” che consente di valutare la correttezza, ai fini tributari, delle transazioni economiche e commerciali intercorse tra imprese controllate e/o collegate.
Le disposizioni anti paradiso fiscale contenute nell’articolo 110 del Tuir
Le normativa sostanziale di riferimento prevista in materia di transfer price è contemplata nell’articolo 110, comma 7, Tuir in base al quale: “i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili se ne deriva un aumento del reddito.
La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all’articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
Attenzione: In data 14 maggio 2018 è stato firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze (“MEF”), il Decreto Ministeriale che, in attuazione dell’articolo 110, comma 7 del Tuir come modificato dal D.L. 50/2017, introduce nel nostro ordinamento delle linee guida per l’applicazione delle disposizioni sul transfer pricing e del principio di libera concorrenza, in linea con le migliori pratiche internazionali.
Come sancito dalla prassi operativa, il transfer pricing non deve essere sempre valutato in un’accezione negativa, in quanto sovente ascrivibile a fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva, ma può essere anche diretto e finalizzato a sviluppare genuine politiche di Gruppo per fini di carattere strettamente economico: si pensi al caso in cui un trasferimento di beni a valori più bassi rispetto a quelli normalmente applicati avvenga al solo scopo di consentire al cessionario/consociato di conquistare fette di mercato, attraverso la successiva vendita di prodotti a prezzi altamente competitivi.
Anzi, tale pratica è spesso rivolta ad ottenere un risparmio fiscale e trova il suo naturale presupposto nella circostanza che l’impresa del gruppo destinataria di maggiori utili beneficia di un trattamento tributario più favorevole rispetto a quella originariamente titolare del reddito medesimo (cfr. Comando Generale della Guardia di Finanza, circolare 1/2018, vol. III, pag. n. 367).
Il principio di libera concorrenza
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