
Il conferimento a realizzo controllato ex articolo 177 comma 2 e comma 2-bis del Tuir può coinvolgere anche società estere come società conferite ma risulta oltremodo incerta la società estera nel ruolo di conferitaria/holding atteso che potrebbero sussistere difficoltà nel monitoraggio dell’incremento del netto patrimoniale a seguito del conferimento.
Premessa
I commi 2 e 2-bis dell’articolo 177 del Tuir sono stati completamente riscritti ad opera del D.Lgs. n. 192/2024. La novella offre una serie di aperture ben accolte dagli operatori. Una di queste è costituita dalla previsione delle società estere.
La disciplina, tuttavia, deve essere coordinata con quella del conferimento intracomunitario di cui all’articolo 178 e 179 del tuir.
Ambito applicativo del comma 2: l’estensione alle conferite estere
L’articolo 177 comma 2 del Tuir prevede la disciplina del conferimento a realizzo controllato. In sostanza, in luogo del valore normale previsto dall’articolo 9 si utilizza, come valore di realizzo, l’incremento del patrimonio netto della conferitaria.
Il primo aspetto da smarcare attiene alla tipologia di società conferita.
In passato la norma era oltremodo vaga, tuttavia, la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 43/E/2017 aveva avuto modo di chiarire che si doveva trattare esclusivamente di società di capitali fiscalmente residenti in Italia, sia per la società conferita, sia per la società conferitaria.
La norma novellata è assolutamente chiara nel prevedere che questa può essere in alternativa:
- una società di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 73 del Tuir;
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