
La Legge di bilancio 2026 ha reintrodotto l’istituto dell’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci e trasformazione in società semplice, contestualmente riproponendo la facoltà di affrancare le riserve in sospensione d’imposta presenti a bilancio, sia finalizzata all’assegnazione agevolata di beni ai soci, che quale istituto autonomo. Ai fini di una valutazione di convenienza risulta, quindi, necessario stimare l’incidenza delle imposte dirette sull’operazione di assegnazione tenendo conto della diversa natura di riserve annullate e del diverso tipo di affrancamento fruibile.
Premessa
Occorre premettere che la Legge n. 199/2025 (cosiddetta Legge di bilancio 2026), all’articolo 1 commi da n. 35 a 40, ha previsto la facoltà di procedere al trasferimento agevolato ai soci di alcune tipologie di beni di società, che non risultano utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa, riproponendo una pregressa agevolazione prevista dell’articolo 1 commi da 115 a 120 della Legge n. 208/2015, relativamente alla cui applicazione si dispone, ed a cui è possibile rifarsi, di alcuni documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate (Circolari n.26/E/2016 e n. 37/E/2016), oltre che di documenti interpretativi delle Commissioni di studio del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 73-2017/T del 6 luglio 2017 e Studio n. 46-2023/T del 3 maggio 2023) e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Documento del marzo 2016: “L’assegnazione dei beni ai soci: trattamento contabile e profili operativi”).
Finalità e requisiti
L’istituto si prefigge di agevolare l’espunzione dall’alveo sociale dei beni non necessari allo svolgimento dell’attività d’impresa, purché eseguita entro il 30 settembre 2026 (per altro, prescindendo dalla data di acquisizione del bene al patrimonio sociale), mediante ricorso a variegati strumenti giuridici: l’assegnazione del bene al socio, per la quale, però, necessita la sussistenza di un patrimonio netto almeno pari al valore contabile del bene attribuito; la cessione del bene al socio, con ciò intendendo non solo la compravendita, ma – come chiarito dalla Circolare n. 26/E/2016 – anche altri negozi giuridici, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la permuta, la datio in solutum ed il conferimento in società (negozi che permettono di procedere senza incorrere del vincolo dell’entità del patrimonio netto); la trasformazione della società in società semplice (che, a differenza dell’assegnazione/cessione, ha il pregio di non interrompere il decorso del quinquennio ai fini dell’insorgenza della plusvalenza immobiliare tassata ex articolo 67 del Tuir).
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