Analisi della sentenza della Corte di Cassazione civile n. 1390/2026 nella quale viene enunciato, a norma dell’articolo 363 c.p.c., il principio di diritto secondo il quale “La norma contenuta nell’articolo 2407, comma 2, del codice civile, nel testo introdotto dalla L. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”.
Premessa
La Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1390/2026 ha enunciato il seguente principio di diritto: “La norma contenuta nell’articolo 2407, comma 2, del codice civile, nel testo introdotto dalla L. n. 35/2025 ed entrato in vigore il 12/4/2025, non si applica ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore”. L’intervento della Corte di Cassazione sulla delicata questione dell’applicazione retroattiva del comma 2 dell’articolo 2407 del codice civile è dovuto alla mancata previsione della irretroattività della norma e di una disciplina transitoria, nonché alle divergenti pronunce di merito che hanno ritenuto applicabile ai giudizi pendenti la nuova disciplina, muovendo dal presupposto che, il limite introdotto possa interpretarsi quale criterio meramente processuale per la quantificazione del danno e quindi suscettibile di applicazione anche a fatti antecedenti all’entrata in vigore della L. n. 35/2025.
I divergenti orientamenti giuridici e la necessità della pronuncia del principio di diritto
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