
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6616/2026, ha affermato che, al fine di fruire dell’agevolazione ex articolo 3, comma 4-ter del D.Lgs. n. 346/1990, è indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell’assemblea ordinaria; infatti, la disposizione agevolativa vincola la fruizione dell’agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto.
Ad avviso della Corte di Cassazione, dunque, il trasferimento della nuda proprietà non accompagnato dal diritto di voto integrale in assemblea ordinaria in relazione non è idoneo ad integrare i requisiti per fruire dell’agevolazione.
Nel caso di specie il donante (usufruttuario) si era riservato il diritto di voto da esercitare nelle assemblee attinenti alla distribuzione degli utili.
Senza diritto di voto non si integra il controllo richiesto per l’agevolazione
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