
Persistono contrasti giurisprudenziali in merito all’obbligo per le Agenzie delle Entrate di dotarsi del parere del Mise in ordine alle prerogative tecniche dell’attività di ricerca e sviluppo ammessa al riconoscimento del credito d’imposta. A fronte di sentenze che subordinano la legittimità dell’atto di recupero alla previa richiesta del parere, se ne alternano altre che lo ritengono solo facoltativo e ininfluente sulla legittimità dell’atto impositivo.
Credito d’imposta R&S e ruolo del parere tecnico del MISE
In ordine alla non obbligatorietà del parere MISE relativamente alle controversie in tema di R&S si è di recente pronunciata la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Rovigo con la sentenza n 141/2025, nella quale è dato rinvenire il letterale passo: “l’unico soggetto legittimato a svolgere i controlli finalizzati a verificare il legittimo godimento del beneficio di legge è l’Agenzia delle Entrate, nell’ambito delle sue prerogative istituzionali e mediante l’esercizio delle sue ordinarie attribuzioni e competenze. Il comma 2 del citato art. 8, tuttavia, aggiunge che “qualora, nell’ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall’Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità di specifiche attività, la predetta Agenzia può chiedere al Ministero dello Sviluppo Economico di esprimere il proprio parere. Quindi, in buona sostanza non essendo il parere del M.I.S.E. né obbligatorio né vincolante, nessun profilo di illegittimità può essere eccepito dall’atto di recupero impugnato”.
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