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Cessione d’azienda: base imponibile al netto delle passività inerenti

di Stefano Rossetti | · 3 min di lettura

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Cessione d’azienda: base imponibile al netto delle passività inerenti

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 17179/2026, ha in tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore dell’atto di acquisto di un complesso aziendale, la regola applicabile è unica ed è quella stabilita dall’articolo 51, comma 2 del Tur, secondo cui per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, con la precisazione che detto criterio opera sia nel caso in cui il valore sia stato dichiarato dalle parti ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del Tur, che nell’ipotesi in cui l’Ufficio, a mente del successivo comma, rettifichi la base imponibile dichiarata.

Base imponibile e valore dell’azienda ai fini dell’imposta di registro

Con la Sentenza n. 17179/2026, la Corte di Cassazione si è espressa in materia di liquidazione della base imponibile, ai fini dell’imposta di registro, in caso di cessione di compendio aziendale.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui “ai fini della determinazione del valore dell’atto di acquisto di un complesso aziendale, la regola applicabile è unica ed è quella stabilita dall’articolo 51, comma 2 del TUR, secondo cui per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore quello venale complessivo dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento, al netto delle passività inerenti all’azienda risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, con la precisazione che detto criterio opera sia nel caso in cui il valore sia stato dichiarato dalle parti ai sensi del comma 1 dell’articolo 51 del TUR, che nell’ipotesi in cui l’Ufficio, a mente del successivo comma, rettifichi la base imponibile dichiarata”.

Dunque, deve ritenersi superato il precedente orientamento secondo il quale, ai fini della determinazione del valore dell’atto di acquisto di un complesso aziendale secondo il criterio del valore dichiarato dalle parti – che l’articolo 51, comma 1 del Tur pone a base normale della tassazione – non...

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