
Il D.Lgs. n. 148/2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.185 dell’11 agosto 20236, mette un punto fermo sull’annosa questione relativa ai termini di accertamento per i componenti pluriennali di reddito (un esempio per tutti, gli ammortamenti), intervenendo sull’articolo 43, del D.P.R. n. 600/1973. Infatti, per gli elementi negativi del reddito d’impresa a efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi a operazioni inesistenti, il termine di decadenza decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta.
I termini di decadenza dell’azione accertatrice
In forza di quanto disposto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali ed Irap, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
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