
Abstract
L’ordinanza n. 25109 del 7 settembre 2026 della Corte di Cassazione fa chiarezza sull’applicazione del diritto camerale nelle operazioni di fusione per incorporazione. La Suprema Corte ha stabilito che la fusione per incorporazione determina la successione universale e la continuità aziendale dell’incorporante nelle posizioni della società incorporata; pertanto, non è dovuto un secondo versamento del diritto camerale annuale per le unità locali già coperte dal tributo assolto dall’incorporata per la medesima annualità. L’esclusione della doppia imposizione garantisce che l’incorporante debba corrispondere il tributo soltanto per la sede e per le eventuali unità locali nuove o estranee alla fusione, consolidando un orientamento a tutela delle imprese protagoniste di riorganizzazioni societarie.
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