
Abstract
L’ordinanza n. 25114 dell’8 settembre 2026 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione affronta il tema dell’ammissibilità dell’iscrizione ipotecaria (ex art. 77 D.P.R. n. 602/1973) su beni del fondo patrimoniale per debiti tributari d’impresa. La Suprema Corte ha confermato che il fondo patrimoniale non costituisce uno schermo assoluto rispetto alla riscossione coattiva, poiché le obbligazioni sorte nell’esercizio dell’impresa possono essere ritenute strumentali ai bisogni della famiglia (intesi in senso ampio, includendo lo sviluppo economico e lavorativo del nucleo). Grava interamente sul contribuente l’onere di fornire una prova rigorosa sia dell’effettiva estraneità del debito ai bisogni familiari (riconducibile unicamente a finalità speculative o voluttuarie), sia della conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Sul piano probatorio e notificatorio, la pronuncia ribadisce che, nel contesto della dematerializzazione dei ruoli, la produzione dell’estratto di ruolo unito alla documentazione di notifica è sufficiente a dimostrare la pretesa creditoria, purché la relata consenta di verificare la regolarità del procedimento notificatorio.
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